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sito a cura di Renzo Rivalta
ingegnere RSPP
Il materiale é fornito a solo scopo didattico
Sentenze Cassazione sull'Amministratore Condominiale
Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 22239 del 1 luglio 2011
La cassazione annulla la sentenza del Giudice delle Indagini Preliminari che dichiarava il non
luogo a procedere nei confronti di un amministratore condominiale imputato di omicidio colposo per
la morte di un pulitore di scale di un condominio precipitato nella tromba delle scale il cui
parapetto alto 84 cm era inferiore al minimo di legge pari ad 1 metro.
... tenuto conto che si verte in ipotesi di infortunio sul lavoro, è bene ricordare taluni
tra i più significativi principi enunciati in materia nella giurisprudenza di legittimità,
anche perchè il GUP ha prospettato che la caduta del ... omissis ... nel vuoto potrebbe essere stata conseguenza
di uno sbilanciamento del ... omissis ... determinato dal tentativo di rimuovere una ragnatela.
Il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei
lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla necessità di adottare certe misure
di sicurezza, alla predisposizione di queste misure . giova ricordare al riguardo che le
Sezioni Unite di questa Corte ebbero modo di precisare che il datore di lavoro ha il dovere
di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità
quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di
vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo
in cui è prestata l'opera (Sez. Un., n. 5 del 25/11/1998 Ud. - dep. 11/03/1999 - Rv. 212577).
Tanto meno la causa esimente è invocabile, se la si pone alla base del proprio errore di
valutazione, assumendo che il sinistro si è verificato non perchè si sia tenuto un
comportamento antigiuridico, ma sol perchè vi sarebbe stata, da parte di altri soggetti,
una condotta anomala ed inopinata; chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere
sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui,
così come condivisibilmente precisato nella giurisprudenza di legittimità: "In tema d'infortuni
sul lavoro, il principio d'affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli
interessi del lavoratore "garantito" dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue
che il datore di lavoro, garante dell'incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a
valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria
diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altrui" (in termini, Sez. 4, n. 22622
del 29/04/2008 Ud. - dep. 05/06/2008 - Rv. 240161).
Va sottolineato che le misure di sicurezza previste dalla normativa antinfortunistica sono
state evidentemente ritenute dal legislatore indispensabili per la salvaguardia dell'incolumità
del lavoratore con riferimento all'attività lavorativa cui le specifiche misure sono riferibili:
di tal che, avuto riguardo alla fattispecie in esame, deve ritenersi che il legislatore se ha
stabilito in un metro l'altezza minima di un parapetto ha evidentemente ritenuto che un'altezza
inferiore non possa considerarsi idonea ad assicurare al lavoratore una tutela efficace.
Giova precisare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte,
le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si
verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio
di talune attività lavorative, "anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti
ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai subordinati" (in termini,
Sez. 4, 14 dicembre 1984, n. 11043; in tal senso, "ex plurimis", anche Sez. 4, n. 4784
del 13/02/1991 - dep. 27/04/1991 - imp. Simili ed altro, RV. 187538). Se è vero, poi,
che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono non
solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare,
tuttavia, che l'inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell'operaio, la cui condotta può assumere
rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le
prescrizioni di loro competenza (cfr. Sez. 4, n. 10121 del 23/01/2007 Ud. - dep. 09/03/2007 - Rv.
236109 imp.: Masi e altro). Preme poi evidenziare, ancora, che sussiste continuità normativa tra
la disposizione di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 26, comma 1, lett. b) e la vigente
normativa antinfortunistica, posto che il contenuto di detta disposizione risulta ad oggi recepito
nel D.Lgs. n. 81, allegato 4, punto 1.7.2.1.
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