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sito a cura di Renzo Rivalta
ingegnere RSPP
Il materiale é fornito a solo scopo didattico
Sentenze Cassazione sul Direttore dei Lavori
Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 4611 del 31 gennaio 2015
Una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni,
deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza
nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni
… Con particolare riguardo alla qualifica di direttore dei lavori, che l' ...omissis... ha assunto sulla base del contratto di appalto, mette
conto osservare che, come già ricordato dalla corte suprema, la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità
per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto
(Sez. 4^, n. 49462 del 26/03/2003, Viscovo, Rv. 227070; Sez. 4^, n. 12993 del 25/06/1999, Galeotti, Rv. 215165;
Sez. 3^, n. 11593 del 01/10/1993, Telesca, Rv.196929).
Si è infatti chiarito, sia pure con riferimento al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4 e 5
(essendo sotto tale profilo analogo il disposto degli attuali D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17, 18 e 19), che destinatari delle norme
antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è
tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere
dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.
Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione
degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo
inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni (Sez. 3^, n. 1471 del 14/11/2013 - dep. 15/01/2014, Gebbia e altro, Rv. 257922 ).
Ciò posto, la corte territoriale non ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta sussistenza della qualifica
di amministratore di fatto in capo al ricorrente ed alla conseguente responsabilità derivante dalla violazione di
norme antinfortunistiche in quanto, posto che non può assumere rilievo la sola circostanza che, secondo il contratto
di appalto, l' ...omissis... apparisse essere direttore dei lavori, occorrendo accertare, al fine di farne conseguire la responsabilità
dell'occorso, che egli si fosse ingerito nell'organizzazione del cantiere, gli elementi consistiti nell'aver egli sottoscritto il contratto
di appalto per conto della società e nell'aver ordinato la fornitura del cemento trasportato dal ...omissis... sul luogo dell'incidente non appaiono
indicativi di un'apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico od occasionale.
Inoltre la corte di appello non ha esaminato il motivo di doglianza, riproposto con il ricorso per cassazione fondato sulla
circostanza che la testimonianza del teste ...omissis... non sarebbe stata significativa circa l'ingerenza dell' ...omissis... nell'organizzazione
del cantiere. Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchè il giudice civile competente per valore
in grado di appello, attenendosi ai principi esposti, valuti ulteriori elementi rivelatori dell'attività gestoria, qualora ritenuti
sussistenti sulla base della svolta attività istruttoria.
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