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Sentenze Cassazione sul Direttore dei Lavori

Costr Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 4611 del 31 gennaio 2015

Una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni

… Con particolare riguardo alla qualifica di direttore dei lavori, che l' ...omissis... ha assunto sulla base del contratto di appalto, mette conto osservare che, come già ricordato dalla corte suprema, la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto (Sez. 4^, n. 49462 del 26/03/2003, Viscovo, Rv. 227070; Sez. 4^, n. 12993 del 25/06/1999, Galeotti, Rv. 215165; Sez. 3^, n. 11593 del 01/10/1993, Telesca, Rv.196929). Si è infatti chiarito, sia pure con riferimento al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4 e 5 (essendo sotto tale profilo analogo il disposto degli attuali D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17, 18 e 19), che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni (Sez. 3^, n. 1471 del 14/11/2013 - dep. 15/01/2014, Gebbia e altro, Rv. 257922 ). Ciò posto, la corte territoriale non ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente ed alla conseguente responsabilità derivante dalla violazione di norme antinfortunistiche in quanto, posto che non può assumere rilievo la sola circostanza che, secondo il contratto di appalto, l' ...omissis... apparisse essere direttore dei lavori, occorrendo accertare, al fine di farne conseguire la responsabilità dell'occorso, che egli si fosse ingerito nell'organizzazione del cantiere, gli elementi consistiti nell'aver egli sottoscritto il contratto di appalto per conto della società e nell'aver ordinato la fornitura del cemento trasportato dal ...omissis... sul luogo dell'incidente non appaiono indicativi di un'apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico od occasionale. Inoltre la corte di appello non ha esaminato il motivo di doglianza, riproposto con il ricorso per cassazione fondato sulla circostanza che la testimonianza del teste ...omissis... non sarebbe stata significativa circa l'ingerenza dell' ...omissis... nell'organizzazione del cantiere. Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchè il giudice civile competente per valore in grado di appello, attenendosi ai principi esposti, valuti ulteriori elementi rivelatori dell'attività gestoria, qualora ritenuti sussistenti sulla base della svolta attività istruttoria. …