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sito a cura di Renzo Rivalta
ingegnere RSPP
Il materiale é fornito a solo scopo didattico
Sentenze Cassazione sul Dirigente e sul Preposto
Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 1345 del 1 luglio 1992
I dirigenti tecnici o amministrativi, institori, gerenti, capi ufficio, capi reparto che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale,
ossia coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta
responsabilità dell’andamento dei servizi, sono destinatari delle norme di prevenzione, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze
“in tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 547 del 1955, sono, tra gli altri, destinatari
delle norme di prevenzione e responsabili, nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, delle inosservanze
di tutte le disposizioni del cit. D.P.R., i dirigenti tecnici, ossia coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa
dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, e, quindi, institori, gerenti,
direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio, capi reparto che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale.
Tali dirigenti, sempre in forza della surrichiamata norma, devono predisporre tutte le misure di sicurezza fornite dal
capo dell’impresa e previste dalle norme, devono controllare le modalità del processo di lavorazione ed attuare nuove
misure, anche non previste dalla normativa, necessarie per tutelare la sicurezza in relazione a particolari lavorazioni
che si svolgono in condizioni non previste o non prevedibili dal legislatore e dalle quali possono derivare nuove situazioni
di pericolosità che devono trovare immediato rimedio. I dirigenti devono altresì, avvalendosi delle conoscenze tecniche per
le quali ricoprono l’incarico, vigilare, per quanto possibile, sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni, dare istruzioni
– di ordine tecnico e di normale prudenza – affinchè tali lavorazioni possano svolgersi nel migliore dei modi; in ogni caso,
quando non sia possibile assistere direttamente a tutti i lavori, devono organizzare la produzione con una ulteriore
distribuzione di compiti tra i dipendenti in maniera tale da impedire la violazione della normativa”
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