menu di
|
sito a cura di Renzo Rivalta
ingegnere RSPP
Il materiale é fornito a solo scopo didattico
Sentenze Cassazione sul Dirigente e sul Preposto
Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 39606 del 26 ottobre 2007
Dirigenti e Preposti gravati di obblighi prevenzionali "jure proprio" (posti in capo direttamente dalla legge)
“il tema della dirigenza merita alcune puntualizzazioni in diritto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994.
Il D.P.R. n. 547 del 1955, all'art. 4 non consentiva riserve sull’essere il dirigente destinatario delle norme antinfortunistiche,
disponendo la lett. a) che «i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività
indicate all'art. 1, devono nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le misure di sicurezza previste nel
presente decreto». Attuazione che, nel caso di attribuzioni e di competenze con autonomia di spesa, non poteva non comprendere
l'obbligo di adeguare alla disposizioni di legge le macchine del settore in cui la dirigenza veniva esercitata;
attuazione, invece, che,
in mancanza di detta autonomia o in presenza di una relativa autonomia, che non consentisse se non determinati,
limitati, interventi,
imponeva al dirigente di segnalare al datore di lavoro le inadempienze alle norme antinfortunistiche chiedendone il rispetto o
chiedendo le risorse per adempiervi personalmente, salvo, ovviamente, il caso della delega delle funzioni, la quale,
facendo del dirigente l’alter ego del datore di lavoro a tutti gli effetti, non avrebbe potuto non prevedere anche
un’adeguata autonomia finanziaria. Il D.P.R. n. 626 del 1994, art. 4 nella formulazione originaria, distingueva tra
gli obblighi indirizzati al solo datore di lavoro ed obblighi posti congiuntamente a carico di quest’ultimo e dei dirigenti
e preposti, disponendo, nel comma 5, - analogamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4- che «il datore
di lavoro, il dirigente e il preposto esercitano, dirigono o sovrintendono le attività indicate all'art. 1 nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, adottando le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori»,
disposizione seguita da un nutrito elenco di ipotesi di intervento. Ma, il successivo D.Lgs. del 19 marzo 1996, n. 242,
ha abolito la distinzione, di cui all’art. 4, tra obblighi indirizzati al solo datore di lavoro ad obblighi posti congiuntamente
a carico di quest’ultimo e dei dirigenti e preposti, quasi a voler individuare, - come è stato osservato dalla dottrina -
in conformità al modello della direttiva comunitaria, nel datore di lavoro l’unico destinatario di tutti i precetti indirizzati
al vertice gestionale dell'azienda o dell'ente. «Infatti - osserva la dottrina in questione - nell'enunciazione specifica del
contenuto dei precetti da osservare, è stato eliminato ogni riferimento al dirigente, riportando, invece, sotto l'art. 1,
comma 4 bis, la disposizione generale, secondo cui il datore di lavoro che esercita le attività soggette alla normativa
prevenzionale e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono
le stesse attività, sono tenuti al rispetto di tutte le regole dettate dalla disciplina prevenzionale, quasi a voler evidenziare,
con questa diversa collocazione della norma, il suo precipuo carattere di criterio di massima, di precetto strumentale,
destinato essenzialmente a riconoscere e ad autorizzare la piena delegabilità della stragrande maggioranza degli obblighi
prevenzionali, eccezione fatta per quel ristretto nucleo di compiti prioritari espressamente indicati nel medesimo art. 1, comma 4 ter».
Questa voce della dottrina, preso atto della eliminazione, dall’art. 4, della distinzione contenuta nel comma 5 e
del trasferimento di quest'ultima disposizione, nella prima sua parte, nell'art. 1, comma 4 bis, si chiede quale sia il
significato di tale variazione in apparenza solo topografica; si chiede, cioè, se tale variazione sia mera questione di t
ecnica legislativa, senza conseguenze sostanziali, ovvero sia un cambiamento di impostazione con notevoli riflessi sul piano sia teorico che pratico.
Se, in sostanza, l'innovazione stia a significare l'adesione del legislatore del 1996 alla teoria dell'ontologica inscindibilità
della posizione di garanzia dalla qualifica datoriale, con la conseguenza di ritenere che, senza una valida delega di funzioni,
non possa sorgere nessuna responsabilità nè del dirigente, nè del preposto, perchè su di loro non graverebbe iure proprio
alcun obbligo prevenzionale o se l'innovazione stia, invece, a significare che la modifica operata sul punto dal D.Lgs. n.
626 del 1994 abbia semplicemente ripristinato la vecchia e sperimentata formula contenuta nel D.P.R. n. 547 del 1955 -
art. 4 - e anche nel D.P.R. n. 303 del 1956, secondo cui i collaboratori del datore di lavoro sono, al pari di quest'ultimo, da
considerare, per il fatto stesso di essere inquadrati come dirigenti o preposti e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, destinatari iure proprio dell'osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento
di una delega ad hoc. Le due tesi meritano entrambe, secondo questa dottrina, la dovuta attenzione.
Ma, è evidente che vada operata una scelta che, ad avviso della corte, non può non cadere sulla seconda tesi.
Sembra, invero, doversi affermare, innanzitutto, che è la stessa formulazione della norma negli stessi, pressochè identici,
termini usati dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 - che consente di ritenere che il legislatore abbia voluto rendere i dirigenti
e i preposti destinatari delle norme antinfortunistiche iure proprio, prescindendo dalla eventuale delega.
E ciò anche alla luce della storia dell’applicazione delle norme antinfortunistiche, successiva all’entrata in vigore del D.P.R.
n. 547 del 1955, storia che insegna che la ragionevole articolazione del potere di intervento iure proprio e, quindi, l'attribuzione
di questo potere ai dirigenti e ai preposti, quotidianamente presenti nel luogo di lavoro e, pertanto, a costante contatto dei
lavoratori, non può, di norma, che rendere più meditata, più immediata e, quindi, più incisiva ed efficace la tutela antinfortunistica.
In secondo luogo, è la stessa intestazione della rubrica dell'art. 4 («obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto»)
che può far ritenere - lo sottolinea la medesima dottrina - che per questi due ultimi soggetti sia stata prevista una investitura
originaria e non derivata dei doveri di sicurezza, anche se il contenuto dell’art. 4, dopo le modifiche apportate
dal D.Lgs. n. 242 del 1996, elenca obblighi riferibili unicamente al datore di lavoro, non dovendo, peraltro,
trascurarsi - va opportunamente aggiunto - che, se l’art. 4 parla sempre e soltanto del datore di lavoro, l’art. 89, d
edicato alle sanzioni per le contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti, prevede, nel comma 2, che
anche il dirigente, oltre che il datore di lavoro, possa essere punito per la violazione dell'art. 4, comma 5, lett. b), d), e), h), l), n), q) e
ciò nonostante che il dirigente non sia nominato nell'art. 4.
|