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Sentenze Cassazione sul Dirigente e sul Preposto

Costr Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 39606 del 26 ottobre 2007

Dirigenti e Preposti sono livelli di responsabilità intermedi fra il datore di lavoro ed i lavoratori

“la disciplina della sicurezza del lavoro delinea tre distinte figure, che incarnano distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 4 il datore di lavoro è colui che esercita l'attività, ha la responsabilità della gestione aziendale e pieni poteri decisionali e di spesa. In connessione con tale ruolo di vertice, l'ordinamento prevede numerosi obblighi specifici penalmente sanzionati. Il richiamato articolo 4 individua altresì un livello di responsabilità intermedio, incarnato dalla figura del dirigente, che dirige appunto, ad un qualche livello, l'attività produttiva, un suo settore o una sua articolazione. Tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali; ma ha poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all'effettivo potere di spesa. Il terzo livello di responsabilità riguarda la figura del preposto che, come si è accennato, sovrintende alle attività (per ripetere il lessico del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 4) e che quindi svolge funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative concretamente svolte”