menu di
|
sito a cura di Renzo Rivalta
ingegnere RSPP
Il materiale é fornito a solo scopo didattico
Sentenze Cassazione sul Dirigente e sul Preposto
Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 39606 del 26 ottobre 2007
Dirigenti e Preposti sono livelli di responsabilità intermedi fra il datore di lavoro ed i lavoratori
“la disciplina della sicurezza del lavoro delinea tre distinte figure, che incarnano distinte
funzioni e distinti livelli di responsabilità. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 547 del 1955 articolo 4 il datore di lavoro è colui che esercita l'attività, ha la responsabilità
della gestione aziendale e pieni poteri decisionali e di spesa. In connessione con tale ruolo di vertice,
l'ordinamento prevede numerosi obblighi specifici penalmente sanzionati. Il richiamato articolo 4
individua altresì un livello di responsabilità intermedio, incarnato dalla figura del dirigente, che
dirige appunto, ad un qualche livello, l'attività produttiva, un suo settore o una sua articolazione.
Tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali; ma ha poteri posti
ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all'effettivo potere di spesa. Il terzo livello di
responsabilità riguarda la figura del preposto che, come si è accennato, sovrintende alle attività
(per ripetere il lessico del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 4)
e che quindi svolge funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative concretamente svolte”
|