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Sentenze Cassazione sul Dirigente e sul Preposto

Costr Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 43628 del 24 novembre 2011

Il direttore tecnico di cantiere é inquadrabile nella figura dirigente e il capo cantiere in quella di preposto, figure con in capo obblighi ai sensi delle normative prevenzionali

“Quanto all'imputato ...omissis... , questi ha lamentato di non essere mai stato investito di una posizione di garanzia. Orbene il giudice di merito, con coerente e non manifesta illogicità della motivazione, ha osservato che: - da documentazione versata in atti risultava che l'imputato era stato nominato "direttore tecnico" del cantiere dalla " ...omissis... " in data ...omissis...; - la sua qualità di geometra lo rendeva compatibile con l'incarico ricevuto; - che dovesse interessarsi del controllo del cantiere si evinceva dalla circostanza che aveva firmato il P.O.S.. La difesa dell'imputato ha eccepito che l'attribuzione della carica di "direttore tecnico" era stata assunta solo nel ...omissis... (dopo il fatto) e che l'indicazione di maggio, come data di affidamento dell'incarico, doveva considerarsi un mero errore di battitura dei documenti. Tale affermazione, come osservato dal giudice di merito, è peṛ rimasta una mera illazione, contraddetta dalla effettiva presenza in cantiere del ...omissis... all'epoca dei fatti. Inoltre la sua qualità di geometra era compatibile con il documentato incarico di direttore tecnico, piuttosto che con la rivendicata diversa funzione di mero contabile. Cị detto, va ricordato sul punto, che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tra i destinatari degli obblighi dettati dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, devono annoverarsi anche il direttore tecnico ed il "capo cantiere", figure inquadrabili nei modelli legali, rispettivamente, del dirigente e del preposto (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 39606 del 28/06/2007 Ud. (dep. 26/10/2007), Marchesini, Rv. 237879; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1345 del 01/07/1992 Ud. (dep. 15/02/1993), Boano, Rv. 193034). Pertanto, alla titolarità in capo al ...omissis... della posizione di garanzia, consegue la causalità della sua negligente condotta omissiva, per non essersi attivato a rimuovere le gravi ed evidenti carenze di sicurezza del cantiere. I motivi di ricorso sono quindi infondati.”