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sito a cura di Renzo Rivalta
ingegnere RSPP
Il materiale é fornito a solo scopo didattico
Sentenze Cassazione sul Dirigente e sul Preposto
Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 14787 del 31 marzo 2014
L'obbligo di apprestare nei cantieri di lavoro i prescritti mezzi protettivi, anche ai fini delle norme antinfortunistiche, incombe non solo sugli imprenditori,
ma anche sui direttori di lavoro (nella specie, architetto avente la funzione di direttore dei lavori in un cantiere edile) - (Probabilmente si tratta del Direttore di Cantiere in quanto il
Direttore dei Lavori non ha il potere di apprestare nel cantiere mezzi protettivi a meno di una azione di ingerenza. Invero il Direttore dei Lavori ha potere di interdire i lavori incaso riscontri pericoli per la salute
dei lavoratori - Vedi Cass. 2125 del 21/05/2012 - n.d.r.)
"Secondo l'imputazione, ai predetti era stato contestato in ordine al reato di cui all'art. 113 c.p., art. 590 c.p., comma 3 anche con riferimento al D.P.R. n. 164 del 1956,
art. 68, D.P.R. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2 e art. 21, art. 22 perchè:
- ...omissis... , nella qualità di responsabile tecnico e direttore di cantiere della Soc. ...omissis..., - delegato alla sicurezza con procura notarile del ...omissis... - impresa appaltatrice,
per conto della appaltante ...omissis..., dei lavori per la realizzazione dell'addutrice fognaria loc.tà ...omissis...;
- ...omissis..., nella qualità di Capo cantiere sito in ...omissis...,tenendo, nelle loro rispettive qualità, condotte improntate a negligenza imprudenza, imperizia, e integranti la violazione della normativa in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro; in particolare:
- il primo, omettendo di fornire una tempestiva informazione e formazione al lavoratore ...omissis... all'atto dell'assunzione,
con corsi presso il ...omissis... sui rischi per la sicurezza e
la salute connessi all'attività dell'impresa e ai rischi specifici del lavoro da svolgere nonchè omettendo di fornire al medesimo lavoratore una formazione adeguata,
sulle modalità di segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 493 del 1996, art. 4 infine omettendo di allestire o di far allestire un regolare parapetto atto a prevenire cadute;
- il secondo, omettendo di vigilare concretamente in modo da non consentire ad ...omissis... di posizionarsi sia sul bordo camera che vicino alle pulegge gru
cagionavano l'infortunio di ...omissis..., il quale, mentre era intento ad impartire segnalazioni al gruista affinchè il carico di tondini scendesse nella camera tra il ponteggio
e la parete senza provocare urti e danni, si sporgeva dal bordo fronte gru privo di parapetto perdendo l'equilibrio, afferrando di conseguenza la fune di acciaio con la mano sinistra
che rimaneva incastrata, riportando in tal modo lesioni personali gravi comportanti un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a giorni 40 (fatto dell'...omissis...).
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la sentenza impugnata ha adeguatamente spiegato come la condotta del lavoratore infortunatosi non possa qualificarsi abnorme e, quindi, tale da elidere
il nesso causale tra la condotta omissiva degl'imputati e l'evento lesivo. E deve definirsi abnorme quel comportamento che sia stato posto in essere da quest'ultimo
del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle
mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del
lavoratore nella esecuzione del lavoro (Cass. pen. Sez. 4, n. 40164 del 3.6.2004, Rv. 229564).
Infatti, è chiaro che il lavoro svolto dalla persona offesa era richiesto e necessario come il posizionamento del lavoratore sulla piattaforma a bordo vasca - agevolmente
accessibile mediante lo spostamento di una rete plastificata - gli consentiva anzi agevolava l'attività demandatagli di supporto al gruista, laddove non era stata predisposta
la misura antinfortunistica del parapetto nella specifica zona luogo del sinistro.
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"L'obbligo di apprestare nei cantieri di lavoro i prescritti mezzi protettivi, anche ai fini delle norme antinfortunistiche, incombe non solo sugli imprenditori,
ma anche sui direttori di lavoro (nella specie, architetto avente la funzione di direttore dei lavori in un cantiere edile)".
(Cass. pen. Sez. 6, n. 9778 del 12.4.1976, Rv. 134516; Sez. 3, n. 673 del 6.11.1981 Rv. 151748).
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Invero, secondo quanto osservato da entrambi i giudici di merito, l'area in questione, cioè la piattaforma di lavoro al bordo vasca, era priva, come ammesso dagli stessi
imputati, di protezione (parapetto) prescritta dall'art. 68 D.P.R. cit., protezione che fu apposta solo successivamente al sopralluogo ispettivo e come documentato
fotograficamente. Non si vede, pertanto, in cosa consista l'erroneità dell'interpretazione della norma sopra richiamata nè come le deposizioni dei 4 testi indicati
nei ricorsi, possano valere a smentire tali emergenze oggettivamente riscontrate.."
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