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Sentenze Cassazione sul Dirigente e sul Preposto

Costr Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 27615 del 25 giugno 2014

Anche se l'infortunato ha la qualifica di Preposto si varrebbe a porre a carico dello stesso una concorrente posizione di garanzia nei confronti degli altri lavoratori ad esso sottordinati, ma di certo non anche a sollevare il datore di lavoro dai propri obblighi

"La S.C. ritiene infondato il rilievo teso attribuire la qualità di preposto alla stessa vittima.

" Anche ad ammettere infatti che tale qualità potesse desumersi dall'istruzione acquisita ..., appare assorbente il rilievo che comunque tale veste in capo alla vittima varrebbe a porre a carico dello stesso una concorrente posizione di garanzia nei confronti degli altri lavoratori ad esso sottordinati, ma di certo non anche a sollevare il datore di lavoro dall'obbligo che, comunque, anche in tal caso residua a suo carico, di sorvegliare ed accertare che il preposto usi concretamente ed effettivamente dei poteri all'uopo conferitigli, dando concreta attuazione alle disposizioni impartite e alle misure volta a volta dovute: e ciò a tutela dell'incolumità di tutti i lavoratori, compreso lo stesso preposto (v. ex aliis Sez. 4, n. 20595 del 12/04/2005 - dep. 01/06/2005, Castellani ed altro, Rv. 231370, secondo cui "il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro")."

"Come è stato puntualmente evidenziato nella giurisprudenza di questa S.C., il contenuto di tale ultimo obbligo va peraltro ragguagliato alle connotazioni del caso concreto, tra le quali particolare importanza deve attribuirsi alla organizzazione dell'impresa ed eventualmente alla episodicità del fatto e alla estemporaneità dei comportamenti serbati (Sez. 4, n. 12413 del 08/10/1999 - dep. 30/10/1999, Massarenti A e altro, Rv. 215009)."

"Se è vero dunque che, ove si tratti di società di notevoli dimensioni, un siffatto obbligo non può estendersi sino a richiedere la continua presenza sul luogo dell'amministratore, datore di lavoro, in ognuna delle singole circostanze episodiche in cui il lavoro viene svolto dai dipendenti (obbligo, questo, che la stessa complessa dimensione strutturale dell'azienda può, già di per sè, rendere inesigibile); è anche vero, per converso, che in presenza di una organizzazione aziendale non particolarmente complessa e, anzi, di ridotte dimensioni, quale quella che nella specie viene in rilievo, il ragionamento per così dire si inverte, rendendosi cioè presumibile l'assenza di effettivi poteri di vigilanza e direzione in materia di sicurezza in capo a chi sia indicato come preposto e per contro la ben possibile - e pertanto anche doverosa - presenza e fattiva vigilanza del datore di lavoro."

"Tanto più ciò deve affermarsi nella specie, laddove, come puntualmente evidenziato nella sentenza d'appello, non solo non vi sono elementi che consentano di riconoscere nel ...omissis(lavoratore deceduto)... un incarico di preposto apprezzabile nei presupposti e nei contenuti in termini di effettività (tale incarico è del resto argomentato dal ricorrente essenzialmente in ragione dell'essere il ...omissis(lavoratore deceduto)... a capo di una piccola squadra di manovali composta di tre persone, lui compreso), ma ve ne sono di segno contrario, quali in particolare le modeste dimensioni dell'impresa, in considerazione delle quali la Corte di merito ha ragionevolmente escluso che il datore di lavoro non fosse in condizioni di esercitare direttamente i propri compiti di controllo. In tale prospettiva, poi, appare decisivo il dato, pure rimarcato in sentenza, della non episodicità della mancanza delle cinture di sicurezza sul luogo di lavoro (per essere invece le stesse - come s'è ripetuto - del tutto inutilmente conservate in magazzino a distanza di più di un chilometro) nonchè quello secondo cui, alla stregua di quanto affermato dai testi ...omissis... e ...omissis..., non era il ...omissis(lavoratore deceduto)... a decidere autonomamente se e quanto utilizzare (ossia, prelevare dal magazzino) le cinture di sicurezza, ma piuttosto alla consegna delle stesse restava delegato ("all'occorrenza") lo stesso ...omissis(datore di lavoro)... o tale ...omissis..., ragioniere e responsabile della sicurezza (vds. sentenza d'appello, pag. 20), tanto che, come pure rimarcato nella sentenza impugnata (pag. 21), "anche il giorno dei fatti, nel quale era previsto l'allestimento del ponteggio per procedere all'intonacatura del solaio" secondo quanto riferito dai testi si era in "attesa di qualcuno per la consegna delle cinture di sicurezza"."