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sito a cura di Renzo Rivalta
ingegnere RSPP
Il materiale é fornito a solo scopo didattico
Sentenze Cassazione sul Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 4178 del 2 febbraio 2007
gli RSPP devono essere considerati semplici
ausiliari del datore di lavoro
I responsabili dei servizi di prevenzione e protezione devono essere considerati “dei semplici ausiliari del datore di lavoro,
non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, perchè difettano di un effettivo potere decisionale,
come si desume dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, articolo 8, commi 3 e 10. Essi, in altri termini, sono soltanto dei consulenti e i
risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio,
in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti e che della loro opera si avvale per
meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario” e prosegue ricordando che “il datore di lavoro il primo e principale
destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica”
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