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sito a cura di Renzo Rivalta
ingegnere RSPP
Il materiale é fornito a solo scopo didattico
Sentenze Cassazione sul Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 3483 del 23 gennaio 2008
la designazione del RSPP non equivale a delega di funzioni da parte del datore di lavoro
richiamate Cass. sez. IV, 30 dicembre 2005, n. 47363, Cass. sez. IV, 31 marzo 2003, n. 14851.
Dello stesso tenore Cass. Pen. Sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 6301,
Cass. Pen. Sez. IV, 30 aprile 2008, n. 17515, Cass. Pen. Sez. IV, 5 giugno 2008, n. 22622, Cass. Pen. Sez. IV, 11 giugno 2008, n. 23542,
Cass. Pen. Sez. IV, 4 luglio 2008, n. 27420, Cass. Pen. Sez. IV, 25 marzo 2009, n. 13068, Cass. Pen. Sez. IV, 10 giugno 2009, n. 23929,
Cass. Pen. Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 3587, Cass. Pen. Sez. IV, 25 febbraio 2010, n. 7691, Cass. Pen. Sez. IV, 23 febbraio 2010, n. 7281,
Cass. Pen. Sez. IV, 23 aprile 2010, n. 15640, Cass. Pen. Sez. feriale, 26 agosto 2010, n. 32357
Secondo la Suprema Corte, infatti, “in materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro non può andare esente da responsabilità,
sostenendo esservi stata una delega di funzioni a tal fine utile, per il solo fatto che abbia provveduto a designare il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione, trattandosi di figura, questa, obbligatoriamente prescritta dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 8 per
l'osservanza di quanto previsto dal successivo art. 9, ma non confondibile con quella,del tutto facoltativa ed eventuale,del dirigente delegato
all'osservanza delle norme antinfortunistiche ed alla sicurezza dei lavoratori”
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