Il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, pubblicato con comunicato nella G.U. n. 65 del 18 marzo 2013, ha approvato i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro elaborati dalla Commissione Consultiva Permanente in attuazione all'articolo 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs. 81/2008.
Finalmente anche la legge riconosce alla figura del formatore per la sicurezza quel ruolo fondamentale di divulgatore della "cultura della sicurezza" ad un popolo adulto di discenti, ruolo che necessita di competenza ed esperienza, elementi indispensabili per un corretto processo formativo che tenga conto che le modalità di apprendimento degli adulti non possono prescindere dalle esperienze concretamente vissute.
Il Formatore deve essere in grado di integrare fra loro, in una narrazione coerente, gli alti principi costituzionali, i precetti legislativi e le esperienze concrete. A partire dal 18 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.I. 3 marzo 2013) e dal 18 marzo 2016 per i datori di lavoro, la docenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008 potrà essere erogata solo da formatori in grado di garantire competenza, esperienza e capacità didattica.
La qualificazione di formatore della sicurezza ai sensi il D.I. 6 marzo 2013 entrato in vigore il 18 marzo 2014 è indispensabile per chi intenda prestare la docenza ai corsi di formazione di cui all’art. 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Si tratta dei corsi di formazione, e relativo aggiornamento, per i datori di lavoro che intendano svolgere i compiti di prevenzione e protezione (art. 34 decreto 81 e accordo CSR 223 del 21 dicembre 2011), per i lavoratori, per i preposti e per i dirigenti (art. 37 decreto 81 e accordo CSR 223 del 21 dicembre 2011) e per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 37 decreto 81)
Se esaminiamo con attenzione l'articolo 37 del decreto 81 é possibile formulare una serie di interessanti considerazioni aggiuntive
Il comma 1 prevede che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ed il successivo comma 2 stabilisce che La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, accordo poi raggiunto in Conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011 (vedi Conferenza Stato Regioni)
Il comma 3 prevede che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I
Ad una prima lettura, con particolare riguardo al citato comma 3, pare vengano ricompresi nei corsi di formazione per i quali occorre un docente qualificato ai sensi del D.I. 6 marzo 2013, anche i corsi di formazione previsti dai titoli del decreto 81 successivi al titolo I.
Tuttavia tale affermazione pare non possa essere accettata alla luce della previsione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto interministeriale 6 marzo 2013 il quale specifica che il prerequisito ed i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011
Dalla lettura integrata dei due precetti pare che i corsi di formazione per i quali é richiesto un formatore qualificato siano esclusivamente quelli regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011, ovvero quelli sopra già indicati con l'esclusione dei corsi previsti dai titoli del decreto 81 successivi al titolo I, per i quali, peraltro, esistono altri precetti specifici che prevedono specifici criteri di qualificazione dei formatori.
Ai fini della qualificazione dei formatori è necessario possedere almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado (prerequisito) unitamente ad almeno uno dei requisiti sotto elencati (criteri).
criterio 1 - almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni nell'area tematica oggetto della docenza
criterio 2 - Possesso di laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive.
criterio 3 - Possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzati dai soggetti di cui all'art. 32 comma 4, del D.Lgs. 81/2008) unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza ed unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive.
criterio 4 - Possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzati dai soggetti di cui all'art. 32 comma 4, del D.Lgs. 81/2008) unitamente ad almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza ed unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive.
criterio 5 - Esperienza lavorativa o professionale (almeno triennale) nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro coerente con l'area tematica oggetto della docenza unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive.
criterio 6 - Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive (tali soggetti possono effettuare docenza solo nell'ambito del macro settore di riferimento).
Specifiche aggiuntive ai criteri 2, 3, 4, 5, e 6.
1) Corso di formazione in didattica con esame finale della durata di almeno 24 ore (ad esempio Corso formazione - formatori) ovvero abilitazione all'insegnamento ovvero conseguimento di un diploma triennale in scienze della comunicazione o di un master in comunicazione
2) Precedente esperienza come docente per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
3) Precedente esperienza come docente per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia
4) Affiancamento a docente in corsi di formazione per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni
Il decreto interministeriale 6 marzo 2013 prevede che le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro a cui fare riferimento ai fini della ricorrenza dei criteri della qualificazione dei docenti-formatori sono le seguenti:
1) Area normativa/giuridica/organizzativa
2) Area rischi tecnici/Igienico sanitari. Nel caso di rischi che interessino sia materie tecniche che igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto
3) Area relazioni/comunicazione
Questo significa che i requisiti sono da acqisirsi per ogni singola area tematica in quei casi in cui si fa riferimento alle aree tematiche stesse.
L’esercizio interpretativo si complica nel momento in cui si esaminano i criteri alla luce delle tre aree tematiche. Si fa presente che quanto sotto riportato rappresenta l'interpretazione dell'autore senza alcun valore giuridico.
Il criterio 1 è l’unico a non prevedere i cosiddetti sub-criteri e richiede che il formatore sia in grado di dimostrare una precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza. Pertanto il formatore deve dimostrare di avere svolto negli ultimi 3 anni:
a) 90 ore di docenza nell’area normativa/giuridica/organizzativa ai fini della qualificazione in tale area tematica
b) 90 ore di docenza nell’area rischi tecnico/igienico-sanitari ai fini della qualificazione in tale area tematica
c) 90 ore di docenza nell’area relazioni/comunicazione ai fini della qualificazione in tale area tematica
Evidentemente non sarà possibile considerare ore di docenza effettuate in una area tematica ai fini della qualificazione in un’altra area tematica. Occorre dare un significato alle parole “docente esterno” in quanto non viene chiarito dal decreto a chi debba essere riferito l’aggettivo “esterno”. Il decreto riferisce di docenze ai propri lavoratori solo qualora il formatore sia lo stesso datore di lavoro. Pertanto tale punto resta oscuro e una interpretazione possibile potrebbe essere quella secondo la quale non debbono essere considerate le docenze effettuate per i lavoratori aziendali qualora il formatore sia lui stesso un dipendente (ad esempio l’RSPP interno che presta la docenza per la formazione dei lavoratori aziendali) Il criterio 1 è anche considerato il criterio principale sulla base del quale procedere nell’interpretazione di tutti gli altri criteri.
Il criterio 2 prevede che il formatore sia in possesso di laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive. Pertanto il formatore deve dimostrare di essere in possesso di una laurea coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Il titolo di studio dovrà essere coerente con l’area tematica oggetto della docenza e, salvo diversa dimostrazione, non potrà essere utilizzato per più aree tematiche (ad esempio la laurea in legge è coerente con l’area giuridica, quella in ingegneria è coerente con l’area tecnica, quella in scienze della comunicazione o in scienze politiche è coerente con l’area comunicativa). Un caso a parte pare essere svolto dai corsi post laurea in materia di salute e sicurezza sul lavoro i quali, proprio perché specifici, parrebbero essere validi, salvo diversa dimostrazione, per tutte le tre aree tematiche.
Il criterio 3 prevede il possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzati dai soggetti di cui all’art. 32 comma 4, del D.Lgs. 81/2008) unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza ed unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive La frequenza del corso in materia di salute e sicurezza con verifica dell’apprendimento pare sia valido per tutte e tre le aree tematiche, mentre si dovrà dimostrare la coerenza della esperienza lavorativa di 12 mesi con l’area tematica oggetto della docenza. Pertanto dovrà dimostrarsi di aver svolto esperienza lavorativa nel campo giuridico (ad esempio lavoro in uno studio legale) o tecnico legato ai rischi (lavoro nel campo tecnico) ovvero relazionale (ad esempio esperienza lavorativa nel campo della comunicazione)
Il criterio 4 prevede il possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzati dai soggetti di cui all’art. 32 comma 4, del D.Lgs. 81/2008) unitamente ad almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza ed unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive. Valgono le stesse considerazioni di cui al criterio 3 con un diverso rapporto fra ore di corso (40 anziché 64) e mesi di esperienza lavorativa o professionale (18 anziché 12).
Il criterio 5 prevede una esperienza lavorativa o professionale (almeno triennale) nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro coerente con l’area tematica oggetto della docenza unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive. Non è sufficiente sostenere che si è svolto esperienza per almeno 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro per dimostrare la propria qualificazione in tutte e tre le aree perché è proprio nell’ambito della sicurezza sul lavoro che le tre aree sono state individuate. Pertanto occorrerà dimostrare in quale area tematica è stata svolta l’esperienza lavorativa. In tale criterio pare debba essere esclusa l’esperienza come RSPP o ASPP perché oggetto del prossimo criterio. Inoltre appare ragionevole che il triennio di esperienza sia ricompreso negli ultimi cinque anni.
Il criterio 6 prevede una esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive. Tuttavia tali soggetti possono effettuare la docenza solo nell’ambito del macro settore di riferimento. Appare ragionevole ipotizzare, con le limitazioni del caso (docenza nel solo macrosettore di riferimento), che tale esperienza lavorativa sia valida per tutte e tre le aree tematiche. Anche qui appare ragionevole che il periodo di esperienza sia ricompreso negli ultimi cinque anni.
Esaminiamo ora le quattro specifiche aggiuntive, con la precisazione che le considerazione che saranno fatte dovranno ritenersi, per ogni singolo criterio dal 2 al 6, aggiuntive a quelle esposte nei criteri stessi.
Sub-Criterio 1) - Corso di formazione in didattica con esame finale della durata di almeno 24 ore (ad esempio Corso formazione – formatori) ovvero abilitazione all’insegnamento ovvero conseguimento di un diploma triennale in scienze della comunicazione o di un master in comunicazione. Tale sub-criterio appare valido per tutte e tre le aree tematiche. Si segnala il fatto che non esiste un programma ministeriale per ciò che concerne il “corso formazione – formatori”.
Sub-Criterio 2) - Precedente esperienza come docente per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro Nell’ambito della docenza effettuata in materia di salute e sicurezza sul lavoro saranno da individuare le ore effettuate nelle singole aree tematiche. Si differenzia dal prossimo sub-criterio 3 per il minor numero di ore necessarie (32 anziché 40).
Sub-Criterio 3) - Precedente esperienza come docente per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia Occorre dimostrare in quale area tematica è stata svolta la docenza nell’ultimo triennio. Si presume debbano essere considerate valide le sole ore attinenti alle aree tematiche. Per chiarire questo concetto facciamo un esempio: immaginiamo di svolgere una docenza di 100 ore per un “corso di cucito”. Se di quelle 100 ore per 4 ore la docenza riguarda la normativa di settore delle macchine da cucire, potremo dire di aver svolto 4 ore dell’area “giuridica”, se poi 8 ore le dedichiamo a spiegare i sistemi di sicurezza delle macchine da cucire quelle 8 ore potranno andare a far parte dell’area “rischi tecnici” e se infine dedichiamo 4 ore per insegnare la comunicazione fra l’operatore ed il cliente quelle 4 ore andranno a far parte dell’area “comunicazione”. Naturalmente le ore dedicate ad insegnare il “punto croce” o altro che riguarda il corso di cucito più in generale (100-4-8-4=84) faranno parte di aree tematiche non attinenti a quelle richieste dal decreto. Infine appare solo il caso di segnalare che dette ore dovranno trovare riscontro nel registro del corso.
Sub-Criterio 4) - Affiancamento a docente in corsi di formazione per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni. Valgono le medesime considerazioni fatte per il sub-criterio 3.
A tale interpretazione pare allinearsi (anche se limitatamente al criterio 4 ed al criterio 5) l'autorevole interpello 21/2014 della Commissione per gli Interpelli
Il formatore qualificato è tenuto a dimostrare di aver effettuato, con cadenza triennale un aggiornamento professionale consistente in uno dei seguenti:
1) Frequenza, per almeno 24 ore complessive di corsi di aggiornamento (organizzati dai soggetti di cui all'art. 32 comma 4, del D.Lgs. 81/2008) o, in alternativa di almeno 8 ore complessive di corsi di aggiornamento (organizzati dai soggetti di cui all'art. 32 comma 4, del D.Lgs. 81/2008) unitamente ad almeno 16 ore complessive nell'area tematica oggetto della docenza di seminari o convegni specialistici.
2) Effettuare almeno 24 ore di docenza nell'area tematica di competenza.
Il triennio decorre dal 18 marzo 2014 (prima scadenza 18 marzo 2017) per i formatori docenti già qualificati al 18 marzo 2014, mentre per gli altri decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.
Il Decreto non specifica se il Datore di Lavoro debba sottoporsi ad aggiornamento, tuttavia a decorrere dal 18 marzo 2016 si ritiene, per analogia ai formatori non diplomati, che vi sia l'obbligo di aggiornamento anche per i datori di lavoro che effettuano direttamente la docenza per i propri lavoratori.
Il Decreto si applica a partire dal 18 marzo 2014, con la specifica che il prerequisito di istruzione (diploma di scuola superiore) ed i criteri non sono vincolanti per i corsi di formazione per i quali, alla data di pubblicazione (18 marzo 2013), si possa documentare la formale approvazione e la calendarizzazione. Il Decreto nulla specifica in merito alla docenza dei corsi non calendarizzati da effettuarsi prima della entrata in vigore.
Il Decreto prevede che i docenti-formatori i quali, alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (18 marzo 2013), non sono in possesso del diploma di scuola superiore (prerequisito), possono continuare a svolgere l'attività di formatore purché siano in grado di dimostrare, alla medesima data, il possesso di uno dei criteri previsti e fermo restando l'obbligo di aggiornamento
Il Decreto prevede norme specifiche per i datori di lavoro che effettuano direttamente la formazione dei propri lavoratori
L'obbligo del possesso del diploma di scuola media superiore non vige per i datori di lavoro che effettuano direttamente la formazione dei propri lavoratori.
Viene tuttavia specificato che i datori di lavoro possono svolgere attività formativa esclusivamente per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione (di cui all'art. 34 del D.Lgs. 81/2008) nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo CSR 21 dicembre 2011, per un periodo di 24 mesi dall'entrata in vigore, quindi fino al 18 marzo 2016. Successivamente i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente la formazione dei propri lavoratori devono dimostrare il possesso di uno dei criteri previsti dal Decreto
Fino alla dichiarazione della acquisizione permanente della qualifica di docente-formatore (18 marzo 2016) è opportuno che il datore di lavoro che svolge la formazione dei propri lavoratori dichiari l'acquisizione provvisoria della qualifica di formatore avendo svolto in maniera continuativa le funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo CSR del 21 dicembre 2011 (11 gennaio 2007 - 11 gennaio 2012)
L'Accordo CSR 21 dicembre 2011 prevede che, in attesa della elaborazione dei criteri per la qualificazione dei formatori da parte della Commissione consultiva permanente (approvati poi con il D.I. 6/3/13), i corsi di formazione debbano essere tenuti da docenti che possano dimostrare di possedere, alla data di entrata in vigore dell'accordo (11 gennaio 2012) una esperienza almeno triennale di insegnamento ovvero professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Viene riconosciuta come esperienza professionale lo svolgimento per un triennio del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche in riferimento al datore di lavoro.
Le successive linee guida del 26 luglio 2012 , tenendo conto delle novità introdotte nel 2008, consigliano agli organi di vigilanza di considerare sicuramente soddisfatto il requisito richiesto dall'accordo avendo riguardo allo svolgimento continuativo delle funzioni di insegnamento e/o professionali per almeno tre anni nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'accordo (11 gennaio 2012)
Fatta eccezione per i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di formatore per i quali il requisito previsto da detto accordo perde efficacia dal 18 marzo 2016, per tutti gli altri il requisito previsto dall'accordo 21/12/2011 ha già perso efficacia a partire dal 18 marzo 2014, perché superato dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013 alla sua entrata in vigore
Fatto salvo l'aggiornamento professionale, la qualificazione di formatore-docente si acquisisce in modo permanente con riferimento alle aree tematiche per le quali il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.
Il Decreto specifica che la rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata sulla base di idonea documentazione quale, ad esempio:
a) attestazione del datore di lavoro per quanto riguarda le docenze effettuate
b) attestazione del datore di lavoro o del committente per quanto concerne l'esperienza lavorativa/professionale o il ruolo di RSPP o ASPP
c) lettere ufficiali di incarico per quanto concerne l'effettuazione di docenze
d) altri documenti ufficiali che attestino i requisiti
Non è chiarito dal Decreto se la determinazione del triennio precedente debba intendersi riferita alla data di pubblicazione (18 marzo 2013) od alla data di entrata in vigore (18 marzo 2014). In particolare potrebbe capitare che taluni formatori rispettino il criterio 1) alla data di pubblicazione ma non alla data di entrata in vigore del Decreto non potendo considerare, ad esempio, le docenze effettuate dal 18 marzo 2010 al 18 marzo 2011.
Poichè il decreto parla genericamente di "precedente esperienza ... negli ultimi tre anni" si ritiene che il triennio precedente sia quello precedente al 18 marzo 2014 data di entrata in vigore del decreto e quindi il periodo di riferimento entro il quale occorre valutare il possesso dei requisiti sia il triennio 18 marzo 2011 - 18 marzo 2014.
Resta un dubbio sul periodo di riferimento riguardo ai formatori che godono della esenzione del prerequisito. Questi ultimi dovranno dimostrare (alla data del 18 marzo 2014 in quanto prima il decreto non era in vigore) che alla data del 18 marzo 2013 erano in possesso di uno dei criteri previsti, ma non é chiaro se il periodo sul quale verificare la sussistenza dei criteri sia il triennio 18 marzo 2011 - 18 marzo 2014 (antecedente alla data di entrata in vigore del decreto) ovvero il triennio 18 marzo 2010 - 18 marzo 2013 (antecedente la data di pubblicazione del decreto). Volendo essere particolarmente cautelativi per tali formatori occorre considerare, alla data del 18 marzo 2014, il periodo di riferimento non più nel triennio triennio 18 marzo 2011 - 18 marzo 2014, ma, per evidenti limiti dettati dal vincolo del possesso dei requisiti al 18 marzo 2013, nel biennio 18 marzo 2011 - 18 marzo 2013.
Occorrerà distinguere fra diverse tipologie di Docenti - Formatori:
a) Alla data del 18 marzo 2014 avranno potuto dichiarare l'acquisizione permanente della qualifica di Docente-Formatore:
- il formatore diplomato in possesso di almeno uno dei criteri previsti alla data di entrata in vigore del Decreto (18 marzo 2014)
- il formatore non diplomato in possesso di almeno uno dei criteri previsti alla data di pubblicazione del Decreto (18 marzo 2013)
c) Alla data del 18 marzo 2016 potrà dichiarare l'acquisizione permanente della qualifica di Docente-Formatore:
- il datore di lavoro che effettua la formazione per i propri lavoratori in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e di almeno uno dei criteri previsti dal Decreto.
d) Ad una qualunque data successiva al 18 marzo 2014 potrà dichiarare l'acquisizione permanente della qualifica di Docente-Formatore:
- il formatore diplomato in possesso di almeno uno dei criteri previsti dal Decreto
Attenzione: come specificato anche nell'interpello 21/2014 l'autocertificazine dei requisiti non é sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai criteri previsti, ma é necessario anche esibire la relativa documentazione. Infine preme ricordare che, fatti salvi i necessari aggiornamenti (e i datori di lavoro - formatori prima del 18 marzo 2016) la qualifica di formatore si acquisisce in maniera permanente.