Per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda,
anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli, e che nella ratio della normativa antinfortunistica,
il riferimento ai "luoghi di lavoro" ed ai "posti di lavoro" non puo' che riguardare qualsiasi posto nel quale concretamente
si svolga l'attivitą lavorativa
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