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Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivalta
ultimo aggiornamento della lezione: 28/04/2014Lezione 1
I cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs. 81/2008)
Vengono definiti cantieri temporanei e mobili i cantieri che prevedono (allegato X del Codice) lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la
parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile (ponteggi).
A tutti i cantieri temporanei e mobili si applica la disciplina del Titolo IV del Codice (ex 494/1996) che prevede specifici obblighi in capo al
committente o al responsabile dei lavori se nominato dal committente.
Vedremo brevemente tali obblighi nelle prossime due lezioni.
Dalla prossima lezione parleremo della figura del Committente.
Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.
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