Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivalta
ultimo aggiornamento della lezione: 28/04/2014Lezione 6
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è inteso dal legislatore come una delle figure più importanti
nella fase di progettazione. Il suo compito sarebbe quello di indirizzare il progetto verso soluzioni sostenibili dal punto di vista
della salute e sicurezza sul lavoro non solo limitatamente alla realizzaione delle opere, bensì estesa anche a tutte quelle lavorazioni
che sono necessarie per la conservazione nel tempo delle opere stesse.
Purtroppo occorre registrare che nella pratica corrente l'interlocuzione fra il progettista delle opere e il CSP è
estremamente limitata se non inesistente, restando (molto spesso, salvo eccellenze che certamente esistono)
il PSC un mero adempimento formalistico utile alla gara d'appalto, e vanificando
la vera sostanza del ruolo del CSP nella progettazione.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
La figura del coordinatore per la sicurezza è designato dal committente o dal responsabile dei lavori ai fini dell’assolvimento di precise
obbligazioni originariamente poste in capo al committente stesso. La Suprema Corte si è più volte espressa sul ruolo del coordinatore
stabilendo il principio, precisato poi nel decreto 81, secondo il quale è posto in capo il “compito primario su di lui incombente, di garantire la sicurezza del cantiere”
Ancora la Suprema Corte specifica che: “la tesi riduttiva del ricorrente, che vorrebbe restringere l'ambito delle funzioni del "coordinatore"
soltanto a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opus,
urta, infatti, contro il preciso dettato della norma, la quale gli assegna anche il compito di vigilare la corretta osservanza da parte
delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e la scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro e ciò a maggiore
garanzia dell'incolumità dei lavoratori”
Quindi, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori non é assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro
tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello più generale di garante della sicurezza in cantiere.
Questo, a parere di chi scrive, è confermato dall’articolo 92 del decreto 81 il cui comma 1, lett. a) prevede che il coordinatore
per l’esecuzione, con opportune azioni di coordinamento e controllo, verifica l’applicazione da parte di ogni singola impresa esecutric
delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento. Tuttavia il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è implementato
dai singoli piani operativi di sicurezza (POS) delle singole imprese ai sensi del comma 1, lett. b) dello stesso articolo 92. E dal momento
che nei singoli POS vi sono anche le regole per la sicurezza delle singole lavorazioni della singola impresa, non vi è dubbio che il POS,
quale piano complementare di dettaglio del PSC, sia parte integrante del PSC e, per questo, soggetto al medesimo coordinamento e controllo da parte del coordinatore.
Tale trattazione, che interessa certamente più i giuristi che i tecnici, è alla base dell’affermazione che il coordinatore per l’esecuzione
è il “garante della sicurezza” in cantiere, è colui che garantisce, attraverso azioni di coordinamento e controllo, la sicurezza di ogni fase lavorativa.
In realtà tale interpretazione spesso non è percepita dai coordinatori i quali ritengono che la loro attività sia limitata al solo coordinamento
delle fasi dei rischi interferenziali provocati dalla presenza di imprese diverse negli stessi luoghi e negli stessi tempi.
Nella prossima lezione verrà espresso un giudizio critico sulla figura del CSE ipotizzando la necessità
di un supporto legislativo per migliorare concretamente l'efficacia della azione del CSE stesso.
Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.
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