Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivalta
ultimo aggiornamento della lezione: 28/04/2014Lezione 3
Il Responsabile dei lavori
Come abbiamo visto nella lezione precedente il committente dei lavori può incaricare un terzo soggetto quale responsabile dei lavori.
Il Codice definisce Responsabile dei Lavori (Art. 89, comma 1, lett. c) il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i
compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il
responsabile del procedimento.
l'incarico di Responsabile dei lavori esonera il Committente da qualunque obbligo?
Rispondere a questa domanda non è mai semplice quando si parla di salute e sicurezza dei lavoratori.
Tuttavia il Codice sembra andare nella direzione di sollavare completamente il Committente dagli obblighi
quando questi incarichi il responsabile dei lavori. Infatti il Codice prevede (art. 93, comma 1) che il committente é esonerato
dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
Tuttavia il committente può essere chiamato a rispondere dei mancati adempimenti del responsabile dei lavori
per omessa vigilanza e omessa richiesta di agire nei confronti del responsabile dei lavori.
E' evidente che tale chiamata in corresponsabilità può essere tanto più vera tanto più evidenti e palesi sono le mancanze
del responsabile dei lavori (ad esempio nei casi in cui il responsabile dei lavori nonostante l'incarico non svolga alcun
adempimento).
Cercheremo di ordinare gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori tenendo conto delle tre fasi che abbiamo descritto
nella lezione precedente.
Obblighi del Responsabile dei Lavori: la fase della progettazione
Un primo obbligo consiste nell'accertamento del numero di imprese presunte in cantiere che operano anche se non contemporaneamente.
Se si accerta che le imprese sono più di una, in quel caso è necessario designare, contestualmente all'incarico di progettazione,
il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) i con gli obblighi di cui all'articolo 91 del Codice.
Il CSP deve curare tutti gli aspetti progettuali correlati alla sicurezza sul lavoro redigendo un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
che è a tutti gli effetti un elaborato facente parte integrale del più generale progetto delle opere.
In sostanza il CSP, nella sua qualità di tecnico specializzato in salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili
dialoga e scambia informazioni con il progettista delle opere al fine di rendere congruo e compatibile con il progetto il PSC che altro non è
che il progetto della sicurezza del cantiere articolato in tutte le sue fasi operative.
Il committente o il responsabile dei lavori sono tenuti (articolo 93, comma 2) in questa fase ad accertare se il CSP abbia redatto il PSC e il fascicolo (vedere
la lezione sul Coordinatore per la sicurezza)
Obblighi del Responsabile dei Lavori: la fase della identificazione dell'impresa appaltatrice
Il secondo obbligo del responsabile dei lavori o del committente deve essere attuato durante la fase di individuazione del contraente.
In particolare occorre mettere a conoscenza dell'impresa appaltatrice circa i costi della sicurezza stimati nel PSC.
Il punto 4.1.4. dell'allegato XV del Codice (contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili) prevede che i costi
della sicurezza non possono essere assoggettati a ribasso d'asta.
Una volta identificata l'impresa esecutrice, prima dell'affidamento dei lavori ocorre accertare che la stessa possegga tutti i requisiti
per poter operare: il responsabile dei lavori deve accertare l'idoneità tecnica acquisendo tutte le documentazioni previste da comma 9 dell'articolo 90
e dall'allegato XVII del Codice.
Vi è poi un obbligo di trasmissione al Comune (o all'amministrazione concedente il permesso a costruire) della notifica preliminare e
del DURC (documento unico di regolarità contributiva) che attesta che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi (INPS, INAIL e
Cassa Edile).
Infine, se è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanee vi è un ulteriore
obbligo che è quello di designare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
Ora i lavori possono essere affidati all'impresa.
Obblighi del Responsabile dei Lavori: la fase della esecuzione dei lavori
L'articolo 93, comma 2, del Codice è di fondamentale importanza per comprendere gli obblighi del committente e del
responsabile dei lavori nella fase di esecuzione dei lavori. Così recita: la designazione del coordinatore per la progettazione
e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non
esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica
dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed
e).
Avevamo già visto che il committente o il responsabile dei lavori hanno alcuni obblighi di verifica anche in fase di progettazione
delle opere tesa ad accertare il corretto svolgimento dei compiti del CSP.
Anche in fase di esecuzione questi obblighi di verifica sono presenti e riguardano l'operato del CSE.
In particolare il committente od il responsabile dei lavori deve accertare, attraverso opportune azioni di verifica se
il CSE:
- abbia provveduto alla verifica sull’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
- abbia provveduto alla verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), assicurandone la coerenza
con il PSC e abbia adeguato il PSC in relazione all’evoluzione
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute con la verifica che le imprese esecutrici abbiano adeguato i rispettivi piani operativi di sicurezza
- abbia organizzato tra i datori di lavoro, e i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
- abbia verificato l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
- abbia segnalato al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, inosservanze particolari che determinano la proposta di sospensione
dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto.
Uno dei problemi che si pone è quello della modalità di dare evidenza all'opera di verifica del committente o del responsabile dei lavori.
Non pare sufficiente che tali azioni di verifica possano essere effettuate esclusivamente attraverso la acquisizione dei verbali che il CSE
redige alla fine di ogni sopralluogo in cantiere.
Quindi risulta necessario che tali verifiche siano effettuate periodicamente (almeno mensilmente in funzione della durata dei lavori e
dell'importanza delle fasi lavorative) e debitamente e puntualmente verbalizzate.
Conclusioni e consiglio
Il committente o il responsabile dei lavori sono considerati dal legislatore il principale soggetto
promotore della salute e sicurezza in cantiere per cui il consiglio è quello di non sottovalutare mai la sicurezza del cantiere,
non sottovalutare gli obblighi di verifica. Si possono salvare delle vite umane e anche evitare sanzioni economiche particolarmente gravose.
Nella prossima lezione parleremo brevemente del piano di sicurezza e coordinamento.
Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.
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