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Il Formatore: Lezioni per i Formatori della Sicurezza a cura di Renzo Rivalta


ultimo aggiornamento della lezione: 28/04/2014

Lezione 3
Organizzare la formazione

L'organizzazione della formazione è uno dei momenti progettuali più importanti del processo della sicurezza aziendale.

Indice della lezione

La credibilità di tutto il sistema dipenderà dalla qualità della formazione che viene messa in campo. Quindi occorre prima di tutto che il datore ri lavoro non sottovaluti tale importantissimo momento e contribuisca fattivamente in prima persona alla organizzazione del protocollo della formazione.

Chi organizza la formazione?

Il principale attore per l'organizzazione della formazione è certamente il datore di lavoro il quale organizza la formazione secondo l'Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute e le regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, per la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 ed il successivo del 25 luglio 2012 riguardante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».

Si fornisce una sintesi per l’applicazione delle nuove regole.

Pianificazione delle attività di formazione - Enti bilaterali e organismi paritetici

L’accordo precisa che i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed agli organismi paritetici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. n. 81/2008, ove esistenti sia nel territorio che nel settore in cui opera l’azienda.

In mancanza degli enti bilaterali e degli organismi paritetici il Datore di Lavoro autonomamente procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione

In presenza degli enti bilaterali e degli organismi paritetici il Datore di Lavoro invia la richiesta di collaborazione alla formazione dei propri lavoratori. In tal caso possono configurarsi due fattispecie:

a) Gli enti bilaterali o gli organismi paritetici rispondono al datore di lavoro entro 15 giorni

In tal caso il datore di lavoro ha due possibilità:

1) affida direttamente agli organismi o enti la formazione

2) procede in maniera autonoma tenendo conto delle osservazioni degli stessi organismi o enti

b) Gli enti bilaterali o gli organismi paritetici NON rispondono al datore di lavoro entro 15 giorni

In tal caso il datore di lavoro procede autonomamente come nel caso in cui gli enti o organismi non esistano nel territorio e nel ramo di attività dell’azienda

In mancanza degli organismi paritetici di riferimento si consiglia di inviare il programma della formazione alle RSU o RSA interne, ove esistenti, e ai Sindacati territoriali per eventuali osservazioni di cui si deve tenere conto. La procedura deve prevedere un termine di 15 giorni entro i quali i soggetti interessati dovranno esprimersi, trascorsi i quali vige il silenzio assenso.

Soggetti erogatori dei Corsi

Fatta eccezione per la possibilità data ai datori di lavoro di erogare essi stessi la formazione l’accordo non definisce specifici soggetti erogatori, con la conseguenza che qualunque ente di formazione può erogare tale formazione, con i vincoli di cui al paragrafo precedente, e con l’obbligo di dotarsi di Docenti con specifici requisiti di cui al paragrafo successivo. Nel caso della Provincia di Forlì – Cesena i soggetti erogatori dei corsi di formazione sono i datori di Lavoro.

Requisiti dei Docenti

A partire dal 18 marzo 2014 é entrato in vigore il Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 sulla qualificazione dei formatori per la sicurezza per i corsi di formazione di cui all'art. 34 e 37 del Decreto 81. A far tempo da tale data i formatori dovranno possedere i requisiti previsti nel decreto. Per maggiori informazioni vedere la lezione "Qualificazione formatori"

Vi sono poi atti normativi per corsi specifici (vedi l'Accordo Stato Regioni per la "guida di Macchine Complesse" o il Decreto per la "Segnaletica Stradale") che individuano di volta in volta le necessarie qualificazioni dei formatori.

Il Datore di Lavoro che intenda avvalersi di un formatore dovrà nella scelta dello stesso, valutare non solo il mero possesso delle qualifiche necessarie, ma anche la capacità comunicativa e la esperienza concreta. Occorre non sottovalutare assolutamente tale valutazione in quanto una non corretta comunicazione nelle sessioni formative potrebbe invalidare pesantemente tutti gli sforzi fatti dal Datore di Lavoro per migliorare il livello di sicurezza aziendale.

Come organizzare la formazione

In base ai bisogni formativi il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione deve prevedere i corsi necessari a soddisfare i bisogni formativi. In particolare ogni singolo corso si dovrà prevedere:

1) Il nominativo del soggetto organizzatore del corso che può essere anche il Datore di Lavoro

2) Un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente

3) I nominativi dei docenti (avendo cura di verificare il possesso dei requisiti)

4) Il numero massimo di partecipanti alla sessione formativa non superiore a 35

5) Il registro di presenza dei partecipanti

6) L’obbligo di frequenza non inferiore al 90% delle ore di formazione previste

7) La declinazione dei contenuti del corso

La formazione di lavoratori stranieri deve avvenire previa verifica della conoscenza della lingua veicolare

Metodologia di insegnamento

L’Accordo stabilisce che deve esistere equilibrio fra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo. Occorre utilizzare metodologie basate sul problem solving applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche. Prevedere prove pratiche.

Articolazione del percorso formativo dei lavoratori

I lavoratori devono essere sottoposti ad un percorso formativo che contempla almeno i seguenti corsi:

1) Formazione generale non inferiore a 4 ore dedicata alla presentazione dei concetti generali

2) Formazione specifica in funzione dei rischi specifici della mansione dei lavoratori di durata:

a. Minimo 4 ore se l’attività aziendale rientra fra quelle classificate nell’allegato quale rischio basso

b. Minimo 8 ore se l’attività aziendale rientra fra quelle classificate nell’allegato quale rischio medio

c. Minimo 12 ore se l’attività aziendale rientra fra quelle classificate nell’allegato quale rischio alto

I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro. L’Accordo chiarisce che l’informazione è regolamentata dall’art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008 e non va confusa con la formazione di cui l’Accordo definisce i percorsi. Allo stesso tempo l’Accordo precisa che si tratta della formazione di cui all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, ovvero quella prevista dal Titolo I del decreto mentre qualora il lavoratore svolga e utilizzi attrezzature di cui agli altri Titoli del Decreto devono essere previsti ulteriori percorsi formativi.

Anche l’Addestramento deve essere svolto successivamente e non cumulabile con la formazione.

Non si tratta di un dettaglio da poco, ma rientra nella linea prevista dall’Accordo che rappresenta un punto di partenza per una nuova coscienza di responsabilità - seria e consapevole - della formazione effettiva e non solamente dell’obbligo meramente formale per il conseguimento di un attestato.

La formazione è momento qualificante e fondamentale del percorso per la prevenzione degli infortuni e delle malattie.

Articolazione del percorso formativo dei preposti

Per i preposti l’accordo prevede che questi seguano il percorso formativo previsto per i lavoratori ed, in aggiunta, siano sottoposti ad una formazione di durata minima di 8 ore con obbligo di frequenza di almeno il 90% delle ore con verifica finale obbligatoria.

Per vedere i contenuti del corso per Preposti vedere il punto 5 dell'accordo cliccando qui

Articolazione del percorso formativo dei dirigenti

Per i dirigenti l’accordo prevede che questi seguano un percorso formativo strutturato in quattro moduli:

1) Modulo 1 – Giuridico – normativo

2) Modulo 2 – Gestione ed organizzazione della sicurezza

3) Modulo 3 – Individuazione e valutazione dei rischi

4) Modulo 4 – Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

Il percorso formativo sostituisce completamente quello previsto per la formazione dei lavoratori. Obbligo di frequenza di almeno il 90% delle ore previste e verifica finale obbligatoria.

Gli attestati di formazione

Gli attestati sono rilasciati dagli organizzatori dei corsi in base alla frequenza minima del 90% del monte ore previsto e, ove previsto, al superamento della verifica finale.

Gli attestati devono contenere almeno:

1) soggetto organizzatore del corso

2) normativa di riferimento

3) dati anagrafici e profilo professionale del corsista

4) tipologia del corso e indicazione del settore di riferimento e monte ore frequentato

5) periodo di svolgimento del corso

6) firma del soggetto organizzatore del corso

Crediti formativi

I corsi per dirigenti, preposti e lavorativi costituiscono credito formativo permanente fino a quando non intervengano modifiche di mansione o funzione all’interno dell’azienda

Aggiornamento della Formazione

I Dirigenti, i preposti ed i lavoratori dovranno seguire un corso di aggiornamento quinquennale di durata minima di ore 6, salvo cambio mansione o insorgenza nuovi rischi per cui si deve sottoporre il dirigente o il preposto o il lavoratore allo specifico percorso formativo sopra riportato.

Riconoscimento della formazione pregressa

Non vi è obbligo di formazione per lavoratori e preposti il cui datore di lavoro comprovi che, alla data di pubblicazione dell’accordo, i soggetti hanno svolto una formazione nel rispetto delle previsioni normative e in base a quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro.

Quando inviare i nuovi Lavoratori, Preposti o Dirigenti alla Formazione

L’accordo sancisce che questi devono essere inviati ai corsi anteriormente all’assunzione e, se questo non è possibile, contestualmente alla stessa. In tale ultimo caso il corso deve essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.

Nel caso vi siano LAVORATORI che non hanno mai effettuato i corsi di formazione questi dovranno seguire immediatamente l’intero percorso formativo previsto per i nuovi assunti

Nel caso vi siano PREPOSTI che non hanno mai effettuato i corsi di formazione questi dovranno seguire immediatamente l’intero percorso formativo previsto per i preposti nuovi assunti (si ricorda che la formazione dei Preposti è aggiuntiva a quella dei lavoratori cioè queste figure dovranno frequentare sia i corsi per lavoratori che quelli per preposti)/

Nel caso vi siano DIRIGENTI che non hanno mai effettuato i corsi di formazione questi dovranno seguire immediatamente l’intero percorso formativo previsto per i dirigenti nuovi assunti (si ricorda che la formazione per dirigenti è sostitutiva a quella dei lavoratori)

Conclusioni e consigli su come procedere

In base a quanto illustrato, l’accordo interessa tutti i soggetti che, indipendentemente dal rapporto contrattuale e dal compenso, svolgono una attività all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro, finalizzata in tutto o in parte alla produzione di un bene o un servizio o uno scambio. Il decreto 81 individua tali soggetti almeno come “lavoratori”, salvo che, per la natura delle attività svolte, la funzione del soggetto non sia inquadrabile fra i “preposti” o fra i “dirigenti”. Si vuol far notare che ai fini dell’applicazione dell’accordo, a nulla vale la “qualifica funzionale” assegnata al singolo soggetto, bensì occorre far riferimento alle funzioni “effettivamente” svolte.

E’ indispensabile che i datori di lavoro individuino, all’interno del proprio organigramma aziendale, tutti i soggetti attribuendo una precisa funzione ai fini della salute e sicurezza.

In concreto occorre che per ogni soggetto venga individuato:

1) la funzione svolta fra le tre possibili (lavoratore o preposto o dirigente)

2) la mansione effettivamente svolta (con riferimento alle mansioni del documento valutazione rischi)

(Esempio: Rossi Mario – Mansione: Operaio, o altra mansione – Funzione: Dirigente ovvero Preposto ovvero Lavoratore) In tal modo si avrà l’evidenza di quali corsi di formazione i singoli soggetti saranno da sottoporre. A tale proposito si veda anche la lezione "Le Mansioni dei Lavoratori" del Tutorial "L'azienda Sicura".

Si specifica che, al fine di una corretta individuazione delle funzione dei singoli soggetti:

a) il “lavoratore” è colui che, nell’ambito dell’organigramma aziendale, non coordina alcun altro soggetto

b) il “preposto” è colui che nell’ambito dell’organigramma aziendale, coordina uno o più lavoratori sovrintendendo al loro lavoro, che comporta controllare che le attività vengano svolte nel rispetto delle direttive aziendali (non ha poteri di organizzazione ma solo di controllo)

c) il “dirigente” è colui che svolge funzioni legate alla organizzazione del lavoro dei soggetti coordinati, individuando e/o progettando le fasi lavorative le modalità operative, ecc. Il dirigente oltre ad attività di supervisione svolge in sostanza una vera e propria funzione di “alter-ego” del datore di lavoro per quanto concerne il personale assegnato (ha sia poteri di organizzazione che di controllo)

A tale proposito si veda anche la lezione "L'Organigramma Aziendale" del Tutorial "L'azienda Sicura".

Nella prossima lezione parleremo brevemente della figura dei formatori detti anche facilitatori d'apprendimento.