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L'Azienda Sicura: Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivaltaultimo aggiornamento delle lezioni: 25/10/2015Lezione 31
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Le attività che possono essere affidate in appalto possono riguardare lavori, come ad esempio la manutenzione di un impianto o il rifacimento del manto di copertura più che la ristrutturazione di un fabbricato, ovvero possono riguardare servizi come ad esempio il servizio di pulizia dei locali o il servizio di manutenzione di talune macchine, o ancora possono riguardare forniture come la consegna delle scorte di magazzino ovvero di carta per fotocopiatori o ancora la fornitura di una attrezzatura.
In tutti i casi è comunque prevedibile che vi siano presenti in azienda lavoratori di altre ditte o lavoratori autonomi (non configurabili e non aventi i requisiti per rientrare fra i lavoratori dell'azienda ai sensi della definizione di lavoratore riportata all'art. 2, comma 1, lett. a) che svolgono delle attività nei luoghi dove svolgono attività anche i lavoratori del datore di lavoro committente.
In caso di appalti in azienda l'articolo 26 del Codice prevede obblighi in capo al datore di lavoro committente.
Tali obblighi a carico del datore di lavoro che affida l'appalto (riassumibili in tre fasi) riguardano:
1) gli adempimenti da effettuare prima dell'affidamento delle attività dell'appaltatore
2) gli adempimenti da effettuare contestualmente all'inizio effettivo delle attività dell'appaltatore
3) gli adempimenti da effettuare durante le attività dell'appaltatore
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Le ragioni per cui un datore di lavoro decide di affidare una attività a terzi estranei alla propria azienda sono molteplici e possono riguardare la mancanza di lavoratori con specifiche professionalità, ovvero la carenza di personale, o ancora per motivi di convenienza economica.
E' evidente, in ogni caso che il datore di lavoro committente sarà portato a fare alcune valutazioni in merito alla scelta dell'appaltatore. Una delle valutazioni più importanti è certamente il costo dell'appalto.
Per determinare la ditta che offre il prezzo migliore è possibile che il datore di lavoro committente effettui una vera e propria gara pubblica ovvero una gara fra un certo numero di soggetti preselezionati (trattativa privata) o anche solo la semplice richiesta di preventivo ad una unica ditta alla quale affidare direttamente l'appalto.
Poichè la ditta che formula l'offerta economica svolgerà una attività in un luogo di cui non possiede la completa disponibilità è evidente questa, per formulare una congrua offerta, deve conoscere preliminarmente tutte le situazioni e le condizioni in cui si troverà ad operare. Ad esempio il costo di un appalto è certamente maggiore se invece di lavorare di giorno i lavoratori fossero costretti, per motivi legati alle attività della azienda del datore di lavoro committente, a lavorare di notte.
Questa è la ragione per cui il primo adempimento che datore di lavoro committente deve adempiere(art. 26, comma 1, lett. b) è quello di fornire alla ditta a cui viene richiesta l'offerta dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività
Il secondo adempimento consiste nel redigere e consegnare alla ditta per consentire la formulazione dell'offerta (art. 26, comma 3) un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI) che contiene (art. 26, comma 5) i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni
il DUVRI sarà meglio trattato nella lezione successiva
Una volta scelto il contraente (la ditta appaltatrice) il terzo adempimento consiste nel verificare ed accertare (art. 26, comma 1, lett. a) l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto. Per tale adempimento si rimanda all'articolo 26, comma 1, lettera a) del Codice ricordando che è opportuno seguire anche le indicazioni dell'allegato XVII.
A questo punto è possibile andare alla stipula del contratto al quale andrà allegato obbligatoriamente (art. 26, comma 3) il DUVRI
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Sul tema della redazione del D.u.v.r.i. la cassazione si è espressa con una importante sentenza del 16 gennaio 2013 con la quale si chiarisce che
l'obbligo della elaborazione del D.u.v.r.i. è in capo al datore di lavoro committente e non può essere posto in capo all'appaltatore.
Leggi il testo della sentenza.
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Quando la ditta appaltatrice o il lavoratore autonomo entra in azienda per avviare le proprie attività, il datore di lavoro committente ed il datore di lavoro della dita appaltatrice o il lavoratore autonomo devono stabilire le corrette modalità di svolgimento delle attività. Questo avviene normalmente in quanto è lecito pensare che sia necessario accordarsi sul modo di eseguire i lavori, sui tempi di realizzazione, ecc. E' in questa fase che i due datori di lavoro devono preoccuparsi anche che le attività dell'uno non determinino rischi per l'altra e viceversa.
A tal fine l'articolo 26, comma 2, specifica che i datori di lavoro:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva
E' opportuno dare evidenza di tale cooperazione attraverso la compilazione di appositi verbali di coordinamento e cooperazione dove si annota le
eventuali prescrizioni in merito alle attività da svolgere.
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Il datori di lavoro devono vigilare affinchè siano attuate le prescrizioni indicate nel DUVRI e nel verbale di coordinamento e cooperazione
accertando che non intervengano, in corso d'opera, fatti nuovi per i quali si renda necessario un ulteriore coordinamento al fine
di eliminare o mitigare l'insorgenza di nuovi rischi.
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Quando altre ditte dotate di propria autonomia intervengono per svolgere talune attività in azienda è sempre indispensabile
procedere ad una analisi dei rischi che queste introducono e, ove tali rischi siano non accettabili, è fondamentale
individuare le corrette procedure e le idonee misure di prevenzione e protezione aggiuntive. Tali misure permangono valide
per tutta la durata delle attività della ditta appaltatrice, salvo il caso in cui non debbano essere integrate o sostituite per
il verificarsi, in corso d'opera di nuovi rischi.
Ignorare le attività dell'appaltatore con la scusa che egli detiene una autonomia propria sarebbe un grave errore che può portare
a gravi conseguenze per i propri lavoratori.
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Nella prossima lezione vedremo quali documenti sono necessari in caso di appalti di lavori, forniture e servizi nei luoghi di lavoro del datore di lavoro ed in particolare parleremo del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interverenza (DUVRI).
Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.