Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivalta
ultimo aggiornamento delle lezioni: 25/10/2015Lezione 28
Sistemi di gestione sicurezza sul lavoro - Modelli Organizzativi di Gestione
La vera grande novità introdotta dal Codice riguarda l’importanza attribuita all’organizzazione aziendale del lavoro e alla sua
correlazione con la salute e sicurezza. All’articolo 28 si specifica che il “documento” redatto a conclusione della valutazione
deve contenere l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri. Il concetto di “procedura” viene esteso alla applicazione della sicurezza aziendale con
l’individuazione delle “competenti figure” cui debbono provvedere, affermando, una volta per tutte, l’integrazione
ed indissolubilità dei processi. Il lavoro non è disgiunto dalla sua sicurezza, ma integrato ed indissolubile.
Questo significa che le competenti figure vanno individuate in quegli stessi soggetti
che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, svolgono funzioni finalizzate agli obiettivi aziendali di produzione di
beni o servizi. Lo stesso concetto lo si ritrova nella introduzione della definizione di “azienda” direttamente correlata
al confermato concetto 626 di unità produttiva quale stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o
servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. L’azienda diviene il complesso della struttura organizzata
dal datore di lavoro pubblico o privato. Quindi l’azienda si occupa della salute e sicurezza identificando al proprio interno
“chi fa che cosa”.
A rafforzare il concetto dell'articolo 28 nel Codice si individuano i “modelli organizzativi di gestione” quali strumenti
utili per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e
sicurezza, idonei a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (omicidio e lesioni), commessi
con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.
Si tratta quindi di organizzare l’azienda secondo processi e procedure progettate opportunamente e che coinvolgono le
necessarie figure aziendali, al fine di rendere definitivamente interdipendenti la tutela della salute con l’organizzazione
del lavoro. Organizzare l’azienda diventa un obbligo ai sensi dell’articolo 28, anche se l’adozione di un modello organizzativo
di gestione resta volontaria.
La domanda a cui occorre rispondere è questa: si è in grado di organizzare l’azienda individuando procedure e soggetti obbligati
senza adottare un modello organizzativo di gestione? A modesto avviso di chi scrive la risposta è assolutamente negativa in quanto
un sistema di gestione o un modello organizzativo di gestione risultano strumenti indispensabili
per diffondere la cultura della sicurezza su tutti i livelli gerarchici aziendali.
Affinché il modello organizzativo di gestione sia idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici
Il modello organizzativo deve prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei
poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo
a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua attuazione
e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
Occorre prevedere le modalità per il riesame e l’eventuale modifica. In particolare
il riesame devono essere previsto, quando siano scoperte violazioni significative delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Il Codice stabilisce che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI
INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British
Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti dell'art. 28 per le parti corrispondenti.
Per valutare quali siano le parti corrispondenti consultare la
Circolare del Ministero 11/07/2011
Nella prossima lezione parleremo del Documento di cui agli articoli 17 e 28 del Codice.
Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.
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