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L'Azienda Sicura: Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivalta


ultimo aggiornamento delle lezioni: 25/10/2015

Lezione 28
Sistemi di gestione sicurezza sul lavoro - Modelli Organizzativi di Gestione

La vera grande novità introdotta dal Codice riguarda l’importanza attribuita all’organizzazione aziendale del lavoro e alla sua correlazione con la salute e sicurezza. All’articolo 28 si specifica che il “documento” redatto a conclusione della valutazione deve contenere l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. Il concetto di “procedura” viene esteso alla applicazione della sicurezza aziendale con l’individuazione delle “competenti figure” cui debbono provvedere, affermando, una volta per tutte, l’integrazione ed indissolubilità dei processi. Il lavoro non è disgiunto dalla sua sicurezza, ma integrato ed indissolubile.

Questo significa che le competenti figure vanno individuate in quegli stessi soggetti che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, svolgono funzioni finalizzate agli obiettivi aziendali di produzione di beni o servizi. Lo stesso concetto lo si ritrova nella introduzione della definizione di “azienda” direttamente correlata al confermato concetto 626 di unità produttiva quale stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. L’azienda diviene il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. Quindi l’azienda si occupa della salute e sicurezza identificando al proprio interno “chi fa che cosa”.

A rafforzare il concetto dell'articolo 28 nel Codice si individuano i “modelli organizzativi di gestione” quali strumenti utili per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, idonei a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (omicidio e lesioni), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Si tratta quindi di organizzare l’azienda secondo processi e procedure progettate opportunamente e che coinvolgono le necessarie figure aziendali, al fine di rendere definitivamente interdipendenti la tutela della salute con l’organizzazione del lavoro. Organizzare l’azienda diventa un obbligo ai sensi dell’articolo 28, anche se l’adozione di un modello organizzativo di gestione resta volontaria.

La domanda a cui occorre rispondere è questa: si è in grado di organizzare l’azienda individuando procedure e soggetti obbligati senza adottare un modello organizzativo di gestione?

A modesto avviso di chi scrive la risposta è assolutamente negativa in quanto un sistema di gestione o un modello organizzativo di gestione risultano strumenti indispensabili per diffondere la cultura della sicurezza su tutti i livelli gerarchici aziendali.

Affinché il modello organizzativo di gestione sia idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici

Il modello organizzativo deve prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Occorre prevedere le modalità per il riesame e l’eventuale modifica. In particolare il riesame devono essere previsto, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il Codice stabilisce che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti dell'art. 28 per le parti corrispondenti.

Per valutare quali siano le parti corrispondenti consultare la Circolare del Ministero 11/07/2011

Nella prossima lezione parleremo del Documento di cui agli articoli 17 e 28 del Codice.

Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.