Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivalta
ultimo aggiornamento delle lezioni: 25/10/2015Lezione 6
Il Servizio di Prevenzione e Protezione:l'art. 31 del decreto 81
La prima cosa da fare per il datore di lavoro (l'imprenditore) che vuole avviare un
sistema di sicurezza aziendale, é quella di organizzare nella propria azienda il servizio
di prevenzione e protezione (SPP)
costituito da un certo numero di addetti (ASPP) fra i quali designare il Responsabile (RSPP).
Le origini del SPP
Il SPP viene introdotto per la prima volta in Italia dall'art. 8 del D.Lgs. 626/1994 come obbligo per il datore di lavoro.
Era previsto che, nella organizzazione del SPP, il datore di lavoro si doveva avvalere di personale da lui dipendente,
in possesso dei necessari requisiti.
Ai sensi del comma 4, restava facoltà del datore di lavoro integrare l'azione di prevenzione e protezione avvalendosi
di persone esterne in possesso delle conoscenze professionali necessarie.
In caso di mancanza di professionalità interne era obbligatorio fare ricorso a persone o servizi esterni all'azienda
(originariamente previsto come "facoltà", tale obbligo viene
introdotto con la Legge 39/2002 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea 15 dicembre 2001,
n. C-49/00 di condanna del nostro paese per aver consentito al datore di lavoro di decidere se fare o meno
ricorso a servizi esterni di prevenzione e di protezione quando le competenze interne dell'impresa fossero
state insufficienti).
Con il 626 era, pertanto, estremamente chiaro che i soggetti designati per l'espletamento dei compiti
del SPP interno dovevano essere lavoratori dipendenti del datore di lavoro.
Il datore di lavoro poteva avvalesi di persone o servizi esterni solo nel caso di assenza
di personale con le necessarie competenze o per integrare l'azione del SPP interno.
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SPP: cosa cambia con il decreto 81
Con il comma 1)
dell'art. 31 del Codice
, sparisce l'obbligatorietà di organizzare un SPP con personale dipendente,
restando facoltà del datore di lavoro la scelta di organizzare un SPP interno in alternativa all'incarico di persone
o servizi esterni. Con il successivo comma 3) trova, invece, continuità normativa la possibilità di integrare
l'azione del SPP interno incaricando persone esterne all'azienda.
Con il comma 4) pare venga indirettamente "ripescato" l'originario precetto seidueseico obbligando
il datore di lavoro a rivolgersi a persone o servizi esterni in assenza di dipendenti che, all'interno
dell'azienda siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 32 (requisiti dei responsabili e degli addetti al SPP)
, quindi riconducendo a persone dipendenti gli incaricati nel SPP interno.
Con il comma 2) il principio secondo il quale gli addetti e i responsabili dei SPP devono essere
in numero sufficiente oltre che dotati dei mezzi e del tempo necessario per fare fronte ai loro compiti
è esteso anche agli ASPP e RSPP incaricati esternamente.
E' evidente che l'obbligazione in capo al datore di lavoro di dotare di tempo e mezzi necessari vale
solo per i dipendenti ed, eventualmente, per gli incaricati esterni quali ASPP o RSPP che operino con mezzi
e strumenti messi a disposizione dallo stesso datore di lavoro nei luoghi di lavoro aziendale restando in
capo al datore di lavoro l'accertamento sulla disponibilità di mezzi e di tempo per gli RSPP e gli ASSP
dei servizi esterni incaricati.
Tale obbligo, per contro, non dovrebbe essere vigente nel caso di
incaricati esterni che supportano l'azione del SPP interno apportando specifiche professionalità e
per un periodo di tempo definito o limitato (ad esempio il tecnico acustico - che non sia RSPP o
ASPP - a cui si affida l'incarico di effettuare la valutazione del rischio rumore), in quanto
intrinsecamente correlato nell'ambito contrattuale funzionale al raggiungimento di un particolare obiettivo
(appare evidente che sarebbe infruttuoso incaricare un tecnico per una valutazione del rumore
se poi questi non è in grado di procurarsi il tempo e le strumentazioni necessarie)
Questo porta alla conclusione che il datore di lavoro, qualora opti per l'organizzazione del SPP interno,
per prima cosa dovrà identificare, all'interno del luogo di lavoro, spazi e attrezzature necessari da mettere
a disposizione dei componenti del SPP che vanno identificati e incaricati nell'ambito del personale
dipendente in possesso dei requisiti e delle qualifiche previste all'art. 32, eventualmente integrandone
l'azione con persone esterne incaricate.
Va da sé che un SPP interno si intende istituito una volta assegnati spazi, mezzi,
strumenti oltre che incaricati gli ASPP e designato il RSPP.
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La parola: "dipendenti"
Risulta opportuno fare alcune osservazioni riguardo al termine "dipendenti" utilizzata nel comma 4) dell'art. 31.
Non esiste una definizione formale di lavoratore dipendente, tuttavia secondo il codice civile (art. 2094)
può essere ricondotto al prestatore di lavoro subordinato individuato in colui che si obbliga, mediante una retribuzione,
a collaborare nell'impresa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Oggetto di numerose
espressioni della Suprema Corte il lavoro subordinato si distingue dal lavoro autonomo in ragione dell'oggetto
della prestazione.
La sentenza della Cassazione n. 5395/80 confermata dalla 2146/81 chiarisce per prima che,
mentre nel caso di lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è il risultato dell'attività organizzata dallo
stesso prestatore, nel caso di lavoro subordinato è dato dalla energia lavorativa esplicata secondo le direttive,
la vigilanza ed il controllo dell'imprenditore.
Alla luce delle numerose fattispecie contrattuali sorte con le leggi sulla flessibilità del lavoro,
è lecito concludere che il datore di lavoro che opti per la costituzione di un SPP interno
deve scegliere le persone da incaricare fra le persone con le quali è stato stipulato o viene
stipulato un contratto di lavoro il cui oggetto è riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato.
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La modifica introdotta con la "legge del fare"
La modifica introdotta dal Decreto Legge 69/2013 convertito in Legge 98/2013 pone in capo al datore di lavoro
l'obbligo di organizzare il SPP prioritariamente (con diritto di precedenza su altro) all'interno.
Appare evidente che il legislatore, ripristinando l'originario principio della 626, abbia voluto sottrarre
al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni e SPP interno favorendo la scelta di quest'ultimo.
Al datore di lavoro non è sottratta la possibilità di utilizzare servizi esterno, ma per poterlo fare,
dal 21 agosto 2013, dovrà dimostrare l'assenza di adeguate professionalità fra i propri lavoratori subordinati.
Si ritiene che per dare evidenza di tale scelta sia opportuno, da parte del datore di lavoro
che opti per i servizi esterno, produrre una autocertificazione attestante l'assenza di professionalità
del personale dipendente.
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Quando il SPP può essere considerato interno
Si ritiene che un SPP può essere considerato interno ove le attività si svolgano nei luoghi di lavoro
aziendali con mezzi e strumenti necessari forniti dal datore di lavoro e, contestualmente (fatto salvo il comma 3)
dell'art. 31 del TU), esiste un rapporto di subordinazione dei soggetti incaricati allo svolgimento dei compiti
attribuiti al SPP stesso.
Per contro si ritiene che non sarà possibile considerare interno quel SPP a cui sono adibiti
esclusivamente una o più persone esterne incaricate con rapporto di lavoro autonomo,
anche se istituito e operante all'interno
dei luoghi di lavoro, venendo meno ad una delle due condizioni indispensabili per il riconoscimento della qualità
di "SPP interno" (rapporto di lavoro subordinato).
A nulla varrebbe affermare il contrario per la presenza della parola "persone" nel comma 4) dell'art. 31 che,
segnatamente, recita: «Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui al l'articolo 32.» in quanto il
presupposto per l'applicazione di detto comma è l'assenza personale dipendente in possesso di adeguati requisiti
e la conseguente rinuncia alla istituzione del SPP interno.
A questo punto ci si domanda se sia possibile considerare interno un SPP istituito individuando nel luogo di
lavoro gli spazi e le necessarie attrezzature al quale viene adibito un solo lavoratore subordinato con il ruolo
di ASPP e, una o più persone incaricate esterne tra cui il RSPP.
In tale fattispecie il SPP ha sede all'interno dei luoghi di lavoro aziendali ed in esso opera un ASPP con
rapporto di lavoro subordinato (dipendente), da un RSPP ed eventualmente da ulteriori ASPP con incarichi di
lavoro autonomo.
Il datore di lavoro può incaricare persone esterne solo in due casi:
-per integrare l'azione di prevenzione e protezione del SPP interno (c.3);
-in assenza di dipendenti in possesso dei necessari requisiti (c.4).
Se si trascura il secondo caso applicabile con il presupposto della rinuncia alla istituzione di un SPP interno
resta solo il primo caso
In senso generico, il fatto di integrare consiste nel rendere intero, pieno, perfetto ciò che è incompleto o
insufficiente a un determinato scopo, aggiungendo quanto è necessario o supplendo al difetto con mezzi opportuni
(da www.treccani.it).
Si possono profilare due interpretazioni che portano conseguenze molto diverse:
-si integra solo quello che esiste, quindi i soggetti esterni possono integrare un SPP interno già esistente
-si integra ciò che è nascente, in fase di formazione, quindi i soggetti esterni possono integrare un SPP interno
in fase di istituzione
Nel primo caso (si integra solo ciò che già esiste) il SPP interno deve essere già istituito con almeno il RSPP,
essendo condizione indispensabile per l'istituzione ed il funzionamento del SPP, la designazione del RSPP il quale
non può che essere interno, essendo impossibile, sotto la corrente interpretazione, integrare con incarichi esterni
ciò che ancora non esiste.
Nel secondo caso (si integra ciò che è nascente) il SPP interno si potrà considerare istituito una volta individuato
l'ASPP interno e l'RSPP incaricato esternamente al fine di integrare ciò che nel SPP interno è incompleto.
Si tende a propendere per questa seconda soluzione in quanto tale fattispecie è prevista dal TU limitatamente a
specifiche aziende. E' il caso delle aziende previste dal comma 8) dell'articolo 32, che chiamiamo brevemente "Scuole",
(istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica e coreutica), il cui datore di lavoro (che non opti per lo svolgimento diretto dei compiti
propri del SPP), designa il RSPP individuandolo secondo priorità che prevedono, in extrema ratio,
la possibilità di avvalersi di un professionista esterno RSPP incaricato.
Ove il datore di lavoro delle scuole si avvalga di tale facoltà è obbligato (Art. 32, c.10) ad organizzare un
SPP con un adeguato numero di addetti.
E' pacifico che un datore di lavoro deve necessariamente organizzarlo internamente, per cui dovrà avvalersi
obbligatoriamente di personale dipendente (una o più persone con rapporto di lavoro subordinato) quale ASPP. In
tale fattispecie si ricade nel caso di ASPP interno e RSPP incaricato esterno.
In aiuto corre anche il comma 6) dell'art. 31 che individua alcune aziende speciali con presenza di rischi particolari,
per le quali vige l'obbligo inderogabile di istituire il SPP interno con RSPP interno. Tale ultimo obbligo perderebbe
di significato, ove fosse un obbligo inderogabile per tutte le altre aziende.
Pertanto si ritiene che sia possibile considerare interno un SPP istituito individuando spazi e attrezzature
necessarie al quale viene adibito uno o più lavoratori subordinati con il ruolo di ASPP e, una o più persone
incaricate esterne tra cui il RSPP (naturalmente fatto salvo i casi di cui al comma 6).
E' quindi possibile concludere che il SPP possa ritenersi "interno", ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 1 dell'art. 31, quando i locali, gli uffici, le attrezzature, attraverso i quali il SPP esplica le proprie funzioni,
sono messe a disposizione dal datore di lavoro all'interno dell'azienda e vi è la presenza di almeno un ASPP
interno (RSPP interno per le aziende di cui al comma 6), restando ininfluenti le modalità e le tipologie contrattuali
con le quali vengono incaricati tutti gli altri soggetti componenti il SPP che vi operano, che siano ASPP o RSPP.
Ciò detto per comprendere meglio le disposizioni sul servizio di prevenzione e protezione
si cerca di rispondere ad alcune domande.
Il servizio prevenzione e protezione è sempre obbligatorio?
L’SPP è sempre obbligatorio in tutti i casi in cui esista almeno un lavoratore.
Quindi anche il piccolo commerciante che si avvalga dell’opera di un solo lavoratore ha l’obbligo di istituire il SPP.
Tuttavia ci sono casi di piccole o piccolissime azienda in cui il datore di lavoro può
svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. In questo caso il
datore di lavoro dovrà frequentare appositi corsi di formazione per poter svolgere direttamente
tale ruolo
(Vedi: Conferenza Stato Regioni 21/12/2011 - Formazione datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del SPP)
.
I casi in cui questo è possibile e le relative modalità sono indicati
all'Art.34
del codice con riferimento alle aziende di cui all'Allegato II del nuovo Codice.
.
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In cosa consiste, in concreto, il servizio prevenzione e protezione interno?
Istituire il SPP consiste nel individuare personale con rapporto di lavoro subordinato (od equiparato)
in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del ruolo di ASPP fra i quali designare l'RSPP ed ai quali
fornire un ufficio od uno spazio adeguato in
cui vi sono gli strumenti necessari (scrivanie, computer, stampanti, internet, strumenti vari di
misurazione, ecc.) al fine di poter svolgere quelli che sono i compiti definiti dal Codice.
Naturalmente gli spazi dovranno essere adeguati al numero di addetti ed ognuno dovrà
essere dotato di scrivania attrezzata con disponibilità del computer.
Come si è visto, al fine di considerare interno l'SPP, è necessario almeno un ASPP con contratto di lavoro subordinato.
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Il servizio di prevenzione e protezione può essere esterno all'azienda?
Se prima era una facoltà del datore di lavoro optare per un SPP interno o esterno ora
il datore di lavoro deve verificare l'assenza di idonee professionalità interne e optare per un SPP
esterno in caso di carenza di idoneo personale. Ove il datore di lavoro si avvalga di servizi esterni
dovrà accertare il possesso dei requisiti di tutti i soggetti coinvolti e le necessarie dotazioni di tempo e strumenti
al fine dello svolgimento dei compiti assegnati (Art. 31, c.2).
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Il servizio di prevenzione e protezione può essere comune a più unità produttive o più aziende?
Questo è possibile ai sensi dell'Art. 32, c.8, occorre tuttavia analizzare se il SPP possa
considerarsi interno o debba ritenersi esterno
Mentre per aziende con più unità produttive il SPP comune alle stesse unità produttive, se agisce in un luogo aziendale
con personale dipendente, può certamente essere considerato interno, per i SPP comuni a gruppi di aziende questo appare
impossibile in quanto vengono meno ambedue le caratteristiche per essere considerato interno, non potendo operare
nei luoghi di lavoro di tutte le aziende e non potendo essere gli incaricati RSPP e ASPP contemporaneamente dipendenti
di tutte le aziende.
Si ritiene che tale ultima fattispecie si possa verificare in caso di convenzione fra gruppi di aziende che si avvalgono
di un unico servizio che, tuttavia, non può essere considerato interno.
E' evidente che, per i gruppi di aziende, la facoltà prevista dal comma 8) cozza con l'intervenuta modifica della legge
del fare. Si ritiene che, salvo dimostrazione contraria, nell'ipotesi di convenzione fra gruppi di imprese, queste potranno
dare evidenza di non aver costituito prioritariamente un SPP interno in quanto si avvalgono della facoltà di cui al comma 8)
peraltro non oggetto di modifica della legge del fare.
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Quali compiti sono assegnati agli addetti?
I compiti da svolgere sono specificati nel dettaglio
nell'Art. 33 del Codice.
In sintesi riguardano il supporto
tecnico e operativo al datore di lavoro riguardante tutte le fasi della costruzione del sistema organizzato
della sicurezza in azienda. Tale supporto si concretizza nella individuazione dei fattori di rischio, nella
valutazione dei rischi, nella individuazione delle relative misure necessarie alla eliminazione o alla
riduzione dei rischi, dette misure di prevenzione e protezione.
Il SPP coadiuva il datore di lavoro nella individuazione di tutte le procedure di sicurezza
per le varie attività aziendali, propone il programma per la informazione e formazione
dei lavoratori. Il SPP partecipa anche a tutte le consultazioni in materia di salute e sicurezza
che si attivano fra datore di lavoro e lavoratori anche in seguito a richieste delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori.
Attenzione a non commettere un errore grave!
Il compito del SPP non riguarda solo quello di costruire la prima volta il sistema di sicurezza
aziendale, ma interviene in particolare nella manutenzione del sistema di sicurezza, che
comporta una revisione periodica, almeno annuale, del sistema. Questo comporta che il SPP deve essere
considerato un servizio permanente e non una tantum.
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Come individuare il numero di addetti?
Non esiste una regola, ma occorre precisare che le persone addette a questi compiti dovranno avere il
tempo necessario per lo svolgimento di tale ruolo oltre che essere dotate delle necessarie attrezzature e strumentazioni.
Quindi il datore di lavoro deve avere la cura di dichiarare e motivare, meglio se con documento scritto,
il numero di addetti da destinare al SPP.
La dimensione e l’estensione dei luoghi di lavoro dell’azienda è certamente un elemento
fondamentale per tale indagine in quanto occorre stimare il tempo necessario per fare i sopralluoghi
considerando mediamente una o due visite annuali in ogni postazione di lavoro in funzione della
complessità delle attività.
Altro elemento fondamentale riguarda la complessità dei rischi e la necessità di
specifiche misurazioni strumentali (microclima ambientale, vibrazioni, rumore, campi elettromagnetici,
radiazioni, amianto, ecc.) per le quali è necessario valutare l’apporto degli addetti e i tempi necessari.
Come dato assolutamente indicativo, si può fornire un metodo empirico basato sull’esperienza per
la determinazione del numero di addetti che deve comunque essere verificato caso per caso in relazione alla complessità aziendale.
Tale metodo prevede di individuare il numero di addetti come segue:
Approssimando N all’unità inferiore.
In caso di addetti a tempo parziale si dovrà tenere conto di un incremento di addetti proporzionale
al numero di ore di lavoro non dedicate.
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Esiste un responsabile del servizio prevenzione e protezione?
Certamente esiste e il Responsabile del servizio prevenzione e protezione è designato,
obbligatoriamente e indelegabilmente dal datore di lavoro (vedi
articolo 17 sugli obblighi indelegabili del datore di lavoro),
fra gli addetti al servizio prevenzione e protezione stesso.
Attenzione a non definirlo responsabile della sicurezza, in quanto egli altri non è
che un consulente del datore di lavoro che resta il principale responsabile della sicurezza aziendale.
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Chiunque può svolgere il ruolo di responsabile o di addetto del SPP?
Gli addetti e i responsabili dei servizi, sia che essi siano interni o esterni, devono possedere le capacità
e i requisiti professionali di cui
all'Art. 32.
Attenzione: se in azienda non è presente alcuna persona con i requisiti professionali richiesti, il datore di
lavoro è obbligato a ricorrere a persone esterne.
Nei casi in cui al datore di lavoro sia vietato ricorrere a persone esterne egli deve obbligatoriamente individuare
persone interne da sottoporre ai necessari percorsi formativi per l’acquisizione dei requisiti professionali richiesti dal Codice.
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La prossima lezione è dedicata ad un approfondimento sulla figura del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.
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