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L'Azienda Sicura: Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivalta


ultimo aggiornamento delle lezioni: 25/10/2015

Lezione 21
Le Misure di Prevenzione e Protezione

Abbiamo visto nella lezione precedente come si procede per l'analitica valutazione dei rischi. In questa lezione vogliamo illustrare sinteticamente con quali metodi si possono mitigare i rischi per passare da valori non accettabili a valori accettabili.

Questo significa effettuare una attenta analisi sulla possibilità di rimuovere le lacune dei sottosistemi al fine di identificare ed adottare soluzioni che eliminino o, se non è possibile, riducano dette falle nei sottosistemi, e che mantengano in efficienza, debitamente presidiate, le parti dei sottosistemi che già funzionano correttamente. Tali soluzioni vanno sotto il nome di misure di prevenzione e protezione.

Indice della lezione
L'orientamento dei valutatori dei rischi

Uno dei temi molto dibattuto fra gli addetti ai lavori è quello di quali rischi occorra valutare quando si analizza una azienda. Infatti è lecito immaginare che in una azienda vi siano molti rischi che già sono mitigati indipendentemente dalla valutazione dei rischi. Questo rientra nella normalità in quanto certamente sono presenti misure di tutela che permettono le lavorazioni in sicurezza. Quello che il legislatore ha introdotto è l'obbligo di rendere il processo di valutazione dei rischi una attività scientifica e continuativa, che si adatta alle modifiche della produzione con un processo di miglioramento continuo. La valutazione dei rischi, tuttavia, ove fatta in maniera scrupolosa e scientifica, può fare emergere anche nell'azienda più virtuosa alcuni rischi che non possono essere accettati in quanto le misure di prevenzione e protezione adottate sono ritenute insufficienti.

In sostanza dalla valutazione dei rischi possono emergere in azienda rischi accettabili (in quanto le misure di prevenzione e protezione sono ritenute sufficienti) e rischi non accettabili (che necessitano di ulteriori misure di prevenzione e protezione).

Proprio in virtù di questo "doppio" regime che si ritrova sempre presente in azienda, ha preso corpo una linea di pensiero che tende a non riportare nel documento di valutazione dei rischi i rischi accettabili, per la ragione che la loro accettabilità non ne determina il livello potenziale di danno.

Si ritiene tale linea di pensiero, oramai minoritaria, profondamente sbagliata e non rispondente ai precetti normativi del Codice, sostanzialmente per due ragioni:

1 - non vengono valutati tutti i rischi come prevede il Codice in quanto si trascurano alcuni rischi solo perchè ritenuti in quel momento (all'atto del sopralluogo e della valutazione correlata) accettabili

2 - non vi è alcuna certezza sulla permanenza nel tempo delle misure di prevenzione e protezione adottate per la mitigazione di quei rischi e vi è la possibilità che vengano improvvisamente, per qualunque ragione, a mancare, rendendo i rischi non più accettabili

In conclusione si ritiene più corretto riportare nella valutazione dei rischi anche quei rischi ritenuti accettabili inserendo le misure di prevenzione e protezione già presenti ed attuate (peraltro comunicate dal datore di lavoro al SPP ai sensi dell'art. 18). Questo consente il massimo rispetto dei precetti del Codice rispetto alla valutazione di tutti i rischi e, inoltre, di avere evidenza di dette misure la cui efficacia deve permanere valida nel tempo.

La valutazione del rischio residuo

Abbiamo visto come valutare un rischio. In particolare abbiamo visto che il metodo empirico prevede di dare un valore alla probabilità che l'evento si verifichi e un valore al danno presunto in caso di verificarsi dell'evento.

Definiamo Rischio residuo il valore del rischio calcolato tenendo conto delle misure di prevenzione e protezione adottate. Si è visto nella lezione precedente che le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro possono essere tese a diminuire la probabilità di accadimento dell'evento (misure di prevenzione) o il danno nel caso di accadimento (misure di protezione). Resta evidente che, ove si utilizzi il metodo empirico, il valore della probabilità per il calcolo del rischio residuo (probabilità residua) diminuirà se sono presento delle misure preventive, mentre il valore del danno per il calcolo del rischio residuo (danno residuo) diminuirà in presenza di misure protettive. Naturalmente il valore del rischio residuo si calcola con gli stessi algoritmi utilizzati per calcolare il rischio, utilizzando i valori di probabilità residua e danno residuo.

avremo così, per l'algoritmo iperbolico:

Rr = Pr x Dr

e per l'algoritmo lineare:

Rr = Pr + Dr - 1

dove

Pr = valore della probabilità residua

Dr = valore del danno residuo

Rr = valore del rischio residuo

Riassumiamo: per valutare un rischio occorre analizzare il pericolo (nelle sue componenti P e D) e attribuire un valore al rischio, poi, per mitigarlo occorre identificare le corrette misure di prevenzione e protezione, infine si calcola il rischio residuo che, per ovvi motivi, deve essere sempre accettabile. La presenza di un rischio residuo non accettabile implica l'insufficienza delle misure di prevenzione e protezione e non può essere tollerata

Abbiamo visto che le misure di prevenzione e protezione si dividono fra quelle già presenti e quelle da introdurre per mitigare ulteriormente il rischio.

La domanda che ora ci poniamo è: per calcolare il valore del rischio (il valore principale del rischio, non il valore del rischio residuo) il valore della probabilità e del danno deve tenere conto delle misure di prevenzione e protezione già adottate ed in essere all'atto della valutazione dei rischi oppure il rischio va valutato rispetto alla sua massima entità, trascurando le misure adottate?

Non c'è una regola che impone la prima o la seconda soluzione, ma vi sono alcuni aspetti da approfondire riguardo alle due possibilità.

Se valutiamo il rischio tenendo conto delle misure di prevenzione e protezione già in essere il valore del rischio assume un valore intermedio fra il valore assoluto del rischio (valutato in assenza totale di misure di tutela) ed il valore del rischio residuo che si ottiene valutando il rischio tenendo conto di tutte le misure di prevenzione e protezione adottate. In particolare quando le misure di prevenzione e protezione sono ritenute sufficienti (e quindi per tutti i rischi accettabili all'atto della valutazione) il valore del rischio così calcolato coincide con il valore del rischio residuo.

Dovendo operare una scelta sui criteri da adottare si ritiene maggiormente corretto valutare il rischio nel suo valore assoluto senza considerare le misure di prevenzione e protezione già adottate, valutando il rischio residuo tenendo in considerazione tutte le misure di tutela indipendentemente dalla loro attuale adozione. Questo fondamentalmente per tre ragioni:

1 - Il valore del rischio è sempre distinto dal valore del rischio residuo in quanto è quasi impossibile che il valore del rischio coincida con il valore del rischio residuo (caso che può avverarsi solo in assenza di misure di prevenzione e protezione il che significa che il rischio è sempre accettabile) e la differenza fra il valore del rischio e quello del rischio residuo rende un uniforme valore di efficacia delle misure di prevenzione e protezione

2 - è più aderente alle valutazioni strumentali-algoritmiche che prevedono la misurazione del rischio nel suo valore assoluto senza l'adozione di misure di prevenzione e protezione (es. valutazione del rischio rumore fino ad un valore di intensità non superiore a 87 dB(A)

3 - l'identificazione di tutte le misure di prevenzione e protezione senza differenziarle fra quelle già adottate e quelle da adottare rende (culturalmente e psicologicamente) le misure pari di dignità e pari valore.

Come mitigare i rischi

Abbiamo visto che i rischi possono essere classificati a seconda della origine dei pericoli correlati ed in particolare abbiamo visto che possiamo considerare i rischi derivanti:

- dai luoghi, intendendo i rischi a cui è soggetto un lavoratore che, trovandosi in un luogo, non svolga alcuna azione

- dalle mansioni, intendendosi i rischi che vengono generati all'interno di un luogo di lavoro dalle azioni del lavoratore che presta la propria opera interagendo con il luogo stesso.

Dalla valutazione distinta dei rischi dei luoghi e dei rischi delle mansioni discendono misure di prevenzione e protezione di cui parleremo nel prossimo paragrafo, che hanno come obiettivo quello di mitigare i rischi.

Le MPP per i rischi dei Luoghi: una analogia

La classificazione riportata nel paragrafo precedente induce alcuni ragionamenti. Proviamo a pensare il luogo di lavoro come una macchina complessa costituita da una serie di componenti tecnologici e proviamo a fare una analogia. Il nostro luogo di lavoro può essere paragonato ad una automobile dove il lavoratore è paragonato all'autista. Se l'auto è parcheggiata a motore spento i rischi a cui è soggetto l'autista (il lavoratore) che si trova al suo interno non sono nulli. Pensiamo, ad esempio, se l'auto fosse sotto il sole cocente estivo con i finestrini chiusi vi sarebbe un grave rischio per l'occupante di colpo di calore e disidratazione. Inoltre qualche elemento sempre in tensione, come ad esempio la batteria, potrebbe creare un corto circuito e innescare un incendio. Oppure l'auto parcheggiata in pendenza con inserito correttamente il freno a mano, potrebbe subire una serie di rotture per cui si viene a determinare il moto incontrollato della stessa. Tutto ciò senza che l'autista intervenga con alcuna azione.

Detti rischi, pertanto, sono presenti indipendentemente dalla volontà, dalla capacità, dalla competenza dell'autista, ma dipendono esclusivamente dallo stato delle componenti tecnologiche e dalla localizzazione del luogo di lavoro. Altrettanto evidente è il fatto che detti rischi saranno tanto maggiori quanto maggiore è la vetustà dell'automobile e possono essere ridotti solo attraverso un corretto processo di mantenimento dell'auto teso a mantenere l'efficienza tecnologica che i vari componenti possedevano in origine (quando l'auto è stata fabbricata). In sostanza si può dire che solo attraverso un controllo periodico, una corretta manutenzione ordinaria e una corretta sostituzione delle componenti tecnologiche non più idonee è possibile mantenere l'efficienza tecnologica della macchina rendendo minimi i rischi.

Chi sono i soggetti che hanno l'obbligo di effettuare tali processi di mantenimento? Non vi è alcun dubbio che il soggetto principale obbligato a mantenere in efficienza l'automezzo è certamente il proprietario o chi ne ha la disponibilità giuridica, restando possibile delegare all'autista alcuni controlli e verifiche quali ad esempio la verifica del livelli dei liquidi, la verifica dell'usura delle gomme, la verifica del chilometraggio, la verifica dell'accensione di spie di allarme, ecc., controlli che certamente non prevedono l'impiego di risorse finanziarie. In base a tali verifiche preliminari il libretto di manutenzione fornisce gli elementi conoscitivi per la manutenzione programmata. Esistono poi collaudi periodici tesi ad accertare lo stato di conservazione dell'automezzo sempre a carico del proprietario.

Cosa accade quando l'autista si mette alla guida dell'auto? Egli non è certo più un soggetto passivo e, ai rischi presenti per il solo fatto che si trova all'interno della vettura, si aggiungono i rischi indotti dalle proprie azioni. E certamente le azioni dell'autista non sono irrilevanti, dipendendo la sicurezza sostanzialmente dalla capacità e professionalità dell'autista. Due sono le cose che deve fare l'autista: sapere utilizzare l'auto e rispettare le regole del codice della strada. Queste due cose sono indipendenti l'una dall'altra in quanto l'autista può rispettare il codice della strada ma non sapere come condurre l'auto e viceversa. Ambedue le cose però sono indispensabili e attengono la prima alla perfetta conoscenza dell'auto e alle sue modalità di funzionamento (e auindi attengono al rispetto del "manuale d'uso" della macchina) e la seconda attiene alle proprie azioni che richiedono il sostanziale (e non solo formale) rispetto delle regole procedurali del "codice della strada" (ad esempio non oltrepassare un incrocio con il semaforo rosso).

Secondo l'analogia illustrata il lavoratore quando è presente in un luogo di lavoro (l'automobile) senza svolgere alcuna azione è comunque soggetto a tutta una serie di rischi che non dipendo da lui, ma dalla idoneità e dalle caratteristiche della tecnologia del luogo. Peraltro l'idoneità delle componenti tecnologiche del luogo di lavoro sono garantite dal rispetto del manuale di manutenzione del luogo di lavoro (analogo al manuale di manutenzione dell'automobile). Oltre a ciò è evidente che il lavoratore deve essere in grado di "condurre" la macchina complessa "luogo", nel senso che deve essere una persona a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo del "Luogo di Lavoro". Si pensi ad esempio ad azioni banali come collegare ad una spina una macchina elettrica o ad azioni più complesse come avviare una serie di macchine di linea o ancora aprire o chiudere un cancello elettrico, ecc. Tutte queste operazioni che possono essere preliminari o contestuali alle attività lavorative devono essere svolte secondo le regole del manuale d'uso del luogo di lavoro (analogo al manuale d'uso dell'automobile).

Secondo quanto detto fin ora i rischi derivanti dal luogo in assenza di azioni del lavoratore sono esclusivamente quelli derivanti dalla complessità tecnologica del luogo che possono essere mitigati con misure tendenti a mantenere l'efficacia delle componenti tecnologiche. L'insieme di dette azioni, classificabili come Misure di Prevenzione (in quanto tendenti a prevenire guasti tecnologici e quindi rischi per i lavoratori), costituiscono il "Manuale di manutenzione del luogo di lavoro" e rappresentano le regole da rispettare da parte di chi ha in capo la disponibilità giuridica del luogo che evidentemente è il datore di lavoro. Peraltro i lavoratori, in quanto semplici utilizzatori delle componenti tecnologiche del luogo non sono in grado di applicare dette misure di tutela.

Si vuole chiarire quest'ultimo concetto. Immaginiamo che in un ufficio è presente un impianto di climatizzazione centralizzato. Fra le regole di manutenzione vi sarà l'obbligo di sostituzione periodica dei filtri. E' evidente che tale regola, che "risiede" nel manuale di manutenzione del luogo di lavoro", non può essere attuata dagli impiegati, ma sarà compito del datore di lavoro provvedervi attraverso, ad esempio, un contratto di manutenzione. Quindi, a fronte di una regola (in questo caso una regola di manutenzione) vi sarà un soggetto obbligato a porre in essere quella regola che, nel caso specifico induce una "attivazione" da parte del datore di lavoro.

Ma se il datore di lavoro, per scelte strategiche aziendali, decidesse che quel tipo di manutenzione viene svolta da alcuni lavoratori (ad esempio una squadra di manutentori) ai quali viene affidata la sostituzione di quei filtri, si può ancora affermare che le "regole di manutenzione del luogo" sono di esclusiva competenza del datore di lavoro stesso? Si, perchè con quella scelta il datore di lavoro ha solo trovato un modo diverso per adempiere ad un obbligo che deriva da una regola di manutenzione del luogo, decidendo di utilizzare dei propri lavoratori in alternativa ad un affidamento in appalto di un servizio. In questo ultimo caso avremo dei lavoratori che, nell'ambito del proprio lavoro svolgono alcune attività che consento l'applicazione della regola da parte del datore di lavoro, regola di manutenzione del luogo distinta dalle regole che devono rispettare i lavoratori nello svolgimento di dette mansioni. Non bisogno pertanto assolutamente confondere le regole di manutenzione del luogo con le regole che pongono in essere quella manutenzione da parte dei soggetti chiamati ad operare nell'ambito delle proprie mansioni.

Da dove discendono le regole per mitigare i rischi dei luoghi di lavoro?

La risposta a tale quesito apre un tema così ampio da non poter essere trattato in questo breve tutorial, tuttavia ci si limita a dire che già nel Codice esiste tutta una serie di disposizioni che stabiliscono alcune regole per la sicurezza dei luoghi di lavoro (il Titolo II, il Titolo V oltre a tutti i precetti che riguardano direttamente o indirettamente i luoghi di lavoro). Questo però non è sufficiente in quanto vi sono tutta una serie di leggi che riguardano temi specifici dei luoghi di lavoro (leggi urbanistiche, leggi antisismiche, leggi igienico sanitarie, leggi di sicurezza antincendio, regolamenti comunali, ecc.) che definiscono le caratteristiche dei luoghi al fine di un loro sicuro utilizzo.

In conclusione possiamo dire che le misure per mitigare i rischi dei luoghi sono misure di prevenzione tese a conservare l'efficenza dei vari componenti tecnologici del luogo. L'attivazione di dette misure è a carico del datore di lavoro.

Le MPP per i rischi delle mansioni

I rischi della mansione sono tutti quei rischi a cui è esposto il lavoratore in seguito allo svolgimento di azioni all'interno di un luogo di lavoro. Al fine di mitigare i rischi delle mansioni occorre innanzi tutto effettuare una corretta analisi tesa alla individuazione delle azioni dei lavoratori e dei rischi correlati. In seguito saranno individuate delle regole che devono essere rispettate per rendere il rischio accettabile. Il lavoratore dovrà in particolare essere in grado di condurre correttamente il luogo di lavoro avendo perfetta conoscenza delle manovre necessarie, ma dovrà anche svolgere la propria attività rispettando le regole della sicurezza. Per dirla in termini della analogia precedente il lavoratore (l'autista) dovrà essere in grado di condurre il luogo (l'automobile), ma dovrà rispettare anche le regole del proprio lavoro (il codice della strada). Le misure così determinate (per mitigare i rischi) che servono sia per condurre correttamente il luogo di lavoro che per eseguire le lavorazioni in sicurezza sono sia misure di prevenzione che misure di protezione. Il loro insieme si configura come "manuale procedurale della mansione"

In conclusione possiamo dire che le misure per mitigare i rischi delle mansioni sono misure di prevenzione o di protezione tese a consentire lo svolgimento in sicurezza del lavoro e, per questo, l'attivazione di dette misure è a carico del datore di lavoro per tutte quelle misure che necessitano di un suo intervento, mentre l'attuazione è a carico della catena organizzativa del lavoro ed anche dei lavoratori. Un semplice esempio è quello che riguarda i dispositivi di protezione individuale per i quali il datore di lavoro ha l'obbligo di acquistali ed i lavoratori hanno l'obbligo di indossarli.

Conclusioni

Sulla base di tutto quello che abbiamo visto possiamo affermare che le misure di prevenzione e protezione sono sostanzialmente regole mirate a ridurre i rischi e, quindi ad evitare infortuni e malattie professionali dei lavoratori durante lo svolgimento del proprio lavoro. In quanto regole individuate a fronte di una valutazione dei rischi dell'azienda, sono da intendersi quali regole aziendali da porre allo stesso piano (se non ad un livello superiore) delle regole di cui l'azienda si dota per produrre correttamente un bene od un servizio. Inoltre, in quanto regole aziendali devono essere rispettate essendo possibile per il datore di lavoro prevedere sanzioni o provvedimenti disciplinari per il mancato adempimento.

Nella prossima lezione parleremo della formazione dei lavoratori come una delle principali misure di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali.

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