Make Safety
C.T.S.
comitato tecnico sicurezza
Protocolli
Istituzionali
sito a cura di Renzo Rivalta ingegnere RSPP - © Copyright 2012-2020 Make Safety - All rights reserved
logo CTS
Corsi CTS

menu di Fare Sicurezza

L'Azienda Sicura: Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivalta


ultimo aggiornamento delle lezioni: 25/10/2015

Lezione 16
I Lavoratori

Continuiamo nell'analisi delle figure aziendali. In particolare ci occupiamo di quelle più importanti che sono l'oggetto della tutela prevenzionale: i lavoratori.

Indice della lezione

Figura centrale di tutto il “processo di sicurezza aziendale” il lavoratore si pone nell’ambito aziendale come soggetto da tutelare in relazione alla salute. Per affrontare in maniera compiuta il tema della figura del lavoratore è importante comprende l’evoluzione delle definizioni che i precetti normativi hanno formulato.

schema

Il concetto di Lavoratore prima del Codice

Il codice civile all’art. 2094 definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che assume obbligazioni verso l’impresa, a fronte di una retribuzione, prestando un lavoro intellettuale o manuale sotto la direzione dell’imprenditore. L’art. 3 del 547 affronta il tema del lavoratore subordinato stabilendo che “per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”. Lo stesso articolo equipara a lavoratori subordinati “i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi” e “gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere”.

Il lavoratore ai sensi del 547 è quindi un soggetto che opera fuori dal proprio domicilio e presta la propria opera seguendo le direttive di un datore di lavoro dal quale, secondo una interpretazione estensiva, non necessariamente dipende formalmente bastando a qualificarlo la dipendenza funzionale.
Torna all'indice della lezione

Il lavoratore secondo la Cassazione

La Suprema Corte amplia il concetto di lavoratore subordinato stabilendo che “ai fini della applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono lavoratori subordinati tutti coloro che indipendentemente dalla continuità e dall’onerosità del rapporto, che caratterizzano invece il rapporto di lavoro configurato dal codice civile, prestano il loro lavoro, fuori dal proprio domicilio alle dipendenze e sotto la direzione altrui” e questo “anche se l’attività sia prestata a titolo di mero favore” o “nel caso di prestazione di cortesia”. Quindi “non solo per il lavoratore subordinato, ma anche per un semplice amico o collaboratore, grava sul datore di lavoro la responsabilità penale diretta qualora abbia omesso di prendere la benché minima precauzione atta a prevenire eventi lesivi”.

La Cassazione specifica che “ai fini dell'applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni, sono lavoratori subordinati tutti coloro che, indipendentemente dalla continuità e dall'onerosità del rapporto prestano, fuori del proprio domicilio, il loro lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, ossia con il vincolo della subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore”.

Quindi il lavoratore subordinato è colui che presta la propria opera alle direttive di altri anche indipendentemente dalla onerosità del rapporto. Vengono così ricompresi nella fattispecie dei lavoratori subordinati tutti coloro che svolgono un lavoro volontario nell’ambito dell’impresa perché inseriti, a vario titolo, nella catena organizzativa.

L’onerosità del rapporto di lavoro, anche di fatto, casomai è elemento indiziario della costituzione del rapporto di lavoro subordinato. Un rapporto di lavoro è certamente subordinato per il solo fatto che vi è evidenza di una retribuzione prestabilita pagata a scadenze prestabilite, della assenza di una struttura imprenditoriale in capo al lavoratore e dell’assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.
Torna all'indice della lezione

Il lavoratore secondo il 626

Il 626 riporta alla ribalta la materia della salute e sicurezza e, pur con caratteristiche di elevata qualità ed incisività, non viene percepito come tale, bensì visto quasi esclusivamente come ulteriore adempimento meramente formalistico. Circa la figura del lavoratore il 626 non muta sostanzialmente la sostanza della definizione del 547, anzi in un certo modo, rafforza quell’erroneo concetto maturato negli anni che si basa sulla convinzione che il lavoratore debba formalmente essere alle dipendenze del datore di lavoro attraverso un contratto di lavoro. E la definizione formulata, in effetti, non aiuta. Il 626 individua il lavoratore nella persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

Nel silenzio della legge non si è dato il giusto peso alla interpretazione della locuzione “rapporto di lavoro speciale” richiamato nel precetto che, fatte salve le esplicite esclusioni, non può che essere di tipo estensivo e ricomprendere tutti i rapporti di lavoro compreso quelli “di fatto”.

E’ capitato quindi che rimanessero esclusi dalla tutela lavoratori contrattualizzati secondo le nuove fattispecie relative al lavoro flessibile, quali collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto e altre tipologie e fattispecie a cui sempre più l’impresa ricorre sia per i minori costi, sia per i minori vincoli legati a tali fattispecie contrattuali, sia anche perché ritenute esenti da tutele prevenzionistiche.

Ad aggravare la situazione si sviluppa una tendenza “evasiva” della disciplina del lavoro subordinato con l’aumento indiscriminato dell’utilizzo di formali lavoratori autonomi, non dotati di effettiva e totale autonomia, che operano per una sola impresa. Il cosiddetto “popolo delle partite iva” subisce, nel corso di tutta la prima decade del nuovo millennio un evidente aumento ascrivibile in buona parte a lavoratori immigrati. Lavoratori cosiddetti “autonomi” che di autonomo hanno ben poco, in quanto direttamente organizzati e coordinati dal “committente unico” il quale nella stragrande maggioranza dei casi ingerisce pesantemente anche mettendo a disposizione tutte quelle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività. Lavoratori verso i quali, apparentemente, non si hanno obblighi di tutela. Tali interpretazioni “di comodo” sono spesso smentite dalla Suprema Corte che, nell’assumere decisioni tiene conto del principio della effettività.
Torna all'indice della lezione

Il Lavoratore secondo il nuovo Codice

Con le precisazioni e gli insegnamenti della Suprema Corte, la più ampia definizione di lavoratore entra a far parte del diritto positivo con l’art. 2, comma 1, lett. a) del nuovo Codice. La figura del lavoratore viene definitivamente sganciata dalla tipologia contrattuale, dalla esistenza di un compenso e dal luogo in cui svolge l’attività.

I lavoratori vanno perciò ricercati in tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro. Questo significa che il lavoratore, per essere tale, deve venir assoggettato, anche di fatto, al potere gerarchico nell’ambito della catena organizzativa aziendale con presenza di soggetti sovra ordinati quali il preposto ed il dirigente.

La presenza di un contratto di lavoro, di una retribuzione, di un inquadramento in un determinato profilo professionale, l’attribuzione di uno specifico mansionario saranno quindi solo rafforzativi non esaustivi per il soggetto aziendale che si configuri quale lavoratore.

Volendo pertanto procedere alla identificazione dei lavoratori aziendali saranno da considerare, oltre all’ovvio gruppo dei dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato – indipendentemente dalla durata – tutti quei soggetti che sono ad essi riconducibili perché inseriti nell’organizzazione aziendale.

Il Codice identifica alcuni soggetti certamente equiparati, tuttavia occorre specificare che tale gruppo non rappresenta l’universo dei possibili soggetti che si trovano, a vario titolo, a ricoprire il ruolo di lavoratori. La definizione di lavoratore dell’art. 2 può essere suddivisa in due parti: la prima rappresenta la definizione generale di lavoratore, indipendente dalla seconda che individua i soggetti equiparati secondo un elenco che deve ritenersi esemplificativo ma non esaustivo. Non si può aprioristicamente escludere la presenza di soggetti non ricompresi nell’elenco della parte seconda della definizione che, tuttavia, rispondano ai requisiti della prima parte generale.
Torna all'indice della lezione

Gli obblighi dei lavoratori

La versione originaria del 547 differenziava gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto dai doveri dei lavoratori. In realtà tale distinzione appariva meramente lessicale in quanto l’apparato sanzionatorio era indirizzato sia ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, soggetti ad obblighi, sia ai lavoratori, soggetti ai doveri. Questa distinzione, superata dai successivi precetti, può essere ricondotta, ancora una volta, alla rappresentazione che il legislatore intendeva fornire dell’organizzazione aziendale della sicurezza. Sia il dovere che l’obbligo rientrano fra le situazioni giuridiche soggettive passive o di svantaggio. Tuttavia, mentre l’obbligo è una situazione soggettiva diretta a far osservare ad un determinato soggetto, un determinato comportamento – attivo, passivo, commissivo o omissivo – nei confronti di un altro soggetto al quale l’ordinamento riconosce un diritto soggettivo di pretenderne l’osservanza, il dovere è una situazione giuridica imputabile non a soggetti determinati, ma ad una generalità di soggetti. Questo significa che il legislatore del tempo riteneva che, nell’ambito della catena organizzativa, i soggetti con obbligazioni verso terzi che detenevano il diritto – alla salute e sicurezza – fossero esclusivamente in capo al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto, lasciando ai lavoratori il dovere del rispetto di tutte le procedure di sicurezza previste dal datore di lavoro. Il lavoratore, pur se penalmente sanzionabile in casi gravi, non rientrava fra i soggetti ai quali erano poste in capo obbligazioni prevenzionistiche verso terzi, restando unicamente responsabile del rispetto di specifici doveri. Con ciò il legislatore del tempo riteneva distinguere specificatamente fra i soggetti cosiddetti debitori di tutela, quali datore di lavoro dirigenti e preposti, ed i lavoratori quali soggetti tutelati. Questo anche per evitare pericolosi ed incontrollati trasferimenti verso il basso delle responsabilità prevenzionali.

Con l’introduzione dell’art. 5 del 626 il legislatore responsabilizza maggiormente il lavoratore trasformando i “doveri” in “obblighi”. Il lavoratore entra anch’esso a far parte della catena organizzativa prevenzionistica con obblighi nei confronti delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni. L’introduzione di un nuovo sistema in cui i lavoratori sono maggiormente preparati, capaci, coinvolti in quanto, anche attraverso le proprie rappresentanze (gli RLS), possono intervenire sul processo di valutazione dei rischi e della individuazione delle corrette misure di tutela, non muta l’orientamento della Suprema Corte che continua a ritenere che in relazione alla colpa del lavoratore “va rilevato che le misure di prevenzione devono essere adottate anche per eliminare o ridurre le conseguenze lesive di comportamenti colposi del lavoratore che non valgono ad escludere la colpa del datore di lavoro che, con l’omissione colposa delle misure di prevenzione, abbia contribuito, come nel caso in esame, a cagionare l’evento”, o ancora “poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile".

Il nuovo Codice, pur aggiungendo alcuni obblighi, non modifica nella sostanza la figura del lavoratore, quale soggetto coinvolto a pieno titolo nel processo sicurezza aziendale gravato di obbligazioni anche verso i terzi presenti su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, deve essere persona adeguatamente formata, capace e competente. Tale concetto, ripreso in più parti dal Codice viene introdotto e ribadito anche all’art. 20 dove prevede che il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni ricevute. A tal fine, con l’introduzione, alla lettera i) dell’obbligo di sottoporsi a formazione penalmente sanzionato dall’art. 59, viene colmata una pesante lacuna presente relativa alla mancanza di tale obbligo. Infatti non sono stati rari i casi in cui, nonostante la buona volontà dell’impresario di organizzare adeguati corsi di formazione, i lavoratori rifiutassero o non si sottoponessero a formazione, attivando, di fatto, un contenzioso supportato dalla mancanza di un obbligo specifico in tal senso.

Quindi, secondo il sistema sicurezza inteso dal legislatore, il lavoratore ha diritto ad essere formato e, allo stesso tempo, ha l’obbligo di sottoporsi a formazione intesa quale percorso educativo atto a trasferire competenze. Solo così il lavoratore, quale figura prevenzionalmente obbligata sarà in grado di adempiere correttamente ai propri obblighi, restando il prevedibile errore da mitigare nell’ambito di un corretto processo di organizzazione aziendale della sicurezza. La competenza del lavoratore dovrà fare sì che egli non si cimenti in mansioni che non gli competono, in attività, in azioni e condotte imprevedibili che possono determinare rischi non valutati, non governabili e, pertanto non mitigati da idonee misure di tutela, di cui resta unico responsabile.
Torna all'indice della lezione

Nella prossima lezione si tratteranno le mansioni dei lavoratori. E' forse l'elemento che necessita della maggiore attenzione. E' svolgendo la propria mansione che il lavoratore si espone ai rischi.

Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.