Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivalta
ultimo aggiornamento delle lezioni: 25/10/2015Lezione 12
L'Unità Produttiva
In questa lezione trattiamo il concetto di unità produttiva, un concetto che le leggi che disciplinano la salute e sicurezza sul lavoro hanno rinnovato
e parzialmente ampliato.
il concetto di "unità produttiva" secondo il Codice Civile
L'articolo 2103
del codice civile, modificato dallo statuto dei lavoratori, in materia di mansioni del lavoratore, specifica che il lavoratore non può essere trasferito da
un’unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. I successivi contenziosi che
si sono attivati hanno determinato più volte l’espressione della Suprema Corte la quale
ha precisato che per unità produttiva devono intendersi tutte le autonome articolazioni dell'azienda, connotate da indipendenza tecnica
ed amministrativa idonee ad esplicare, in tutto o in parte,
l'attività dell'impresa medesima, e nelle quali si concluda una frazione dell'attività produttiva aziendale. La cassazione,
pertanto, specifica che l’unità produttiva è caratterizzata da autonomia
tecnica e organizzativa tale da poter operare al fine di eseguire almeno una parte compiuta dell’attività aziendale. Tale
concetto si è sviluppato sostanzialmente in materia di trasferimento
illegittimo di lavoratori da una sede territoriale ad un’altra, al fine di tutelare il legame del lavoratore con il territorio
e proteggere le relazioni interpersonali ed i legami con il luogo di lavoro e con i colleghi
Vi è quindi una stretta correlazione fra il
concetto di unità produttiva ai fini della tutela del lavoratore
dai trasferimenti illegittimi e luogo di lavoro, due concetti che vedremo essere distinti per il Codice.
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il concetto di "unità produttiva" secondo la versione originaria del 626
Il concetto di unità produttiva viene introdotto nella disciplina
prevenzionistica dal D.Lgs. 626/1994. Nella versione originale del decreto 626 tale concetto era estremamente
controverso in quanto nel definire il "datore di lavoro" si parlava di "stabilimento"
e non di unità produttiva.
Per l'articolo 2 comma 1, lettera b) del 626 il datore di lavoro era
qualsiasi persona fisica o giuridica o
soggetto pubblico che é titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore e abbia la responsabilita' dell'impresa ovvero dello
stabilimento. Per contro, solo nel definire il
servizio di prevenzione e protezione nella lettera c) successiva
veniva richiamata "l'unità produttiva". Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
per la versione originale del 626 è l'insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unita' produttiva.
La nuova definizione di datore di lavoro introduce una serie di dubbi interpretativi che obbligano
il legislatore ad intervenire per chiarire, in particolare, se vi sia differenza fra "stabilimento"
di cui un qualche datore di lavoro é responsabile e "unità produttiva" alternativa "all'azienda" luoghi
nei quali occorre vengano rivolte le azioni del SPP.
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La modifica al concetto originario di "unità produttiva"
Il necessario chiarimento interviene nel 1996 con il D.Lgs. 242 che modifica sostanzialmente l'originale
versione del 626. Dalla nuova definizione di "datore di lavoro" "sparisce" il richiamo
allo "responsabilità dello stabilimento" termine che viene sostituito con
"unità produttiva".
Per la nuova versione del 626 il datore di lavoro è
il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa
stessa ovvero dell'unita' produttiva, quale definita ai sensi della
lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa...
Alla lettera i) dello stesso comma 1 dell'articolo 2 del 626 veniva, infine, introdotta la definizione
di "unità produttiva" quale stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e
tecnico funzionale.
Tale definizione resta invariata nel nuovo Codice
all'articolo 2
, comma 1, lett. t).
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L'unità produttiva: differenza tra codice civile e disciplina prevenzionistica
Vi sono due aspetti che lasciano pensare che la “nuova” definizione
introdotta nel Codice, sia ontologicamente (di fatto) distinta dal concetto di unità produttiva espresso a tutela dei lavoratori nel codice civile.
Il primo aspetto, riguarda la necessaria autonomia finanziaria dell'unità produttiva non richiesta
dalla cassazione per l’applicazione della tutela del lavoratore dai trasferimenti illegittimi.
Per il Codice, tale evidenza riveste
carattere sostanziale in quanto, se pure indirettamente, questo implica che vi sia una persona fisica alla quale attribuire tale autonomia
e quindi un identificato responsabile di unità produttiva, quale soggetto obbligato in materia di salute e sicurezza.
Il secondo aspetto attiene alla distinzione che il Codice fa dei concetti di unità produttiva e luogo di lavoro.
Il Codice pare allontanarsi dalla normale caratterizzazione astratta
del precetto, quando riferisce l’unità produttiva a “stabilimento o struttura” due termini che devono essere intesi
nella loro più ampia accezione quale complesso di elementi che non necessariamente
sono localizzati in un unico stabilimento o in un unico luogo di lavoro, ma che sono strettamente correlati e interdipendenti
ai fini dell’autonomia finanziaria, tecnica e organizzativa.
Si ritiene, pertanto, che l'unità produttiva ai sensi del trasferimento illegittimo del lavoratore sia una struttura legata al territorio
che può esistere anche in assenza di un responsabile economico-finanziario, mentre l'unità produttiva ai sensi del nuovo Codice
non può prescindere dalla presenza del responsabile economico-finanziario della struttura che, quindi, potrebbe essere costituita
da più stabilimenti presenti anche in territori diversi.
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Azienda, Unità Produttiva: un'unica entità prevenzionale
Il concetto di unità produttiva introdotto dal Codice è distinto dal concetto di unità produttiva
ripreso dal Codice Civile, e si avvicina al concetto di azienda
in quanto il responsabile economico finanziario viene individuato quale datore di lavoro, soggetto prevenzionalmente obbligato.
Quindi per il Codice unità produttiva e azienda sono sostanzialmente la stessa cosa
per il fatto che, sia al vertice dell'azienda che al vertice dell'unità produttiva, è possibile individuare un datore di lavoro
prevenzionalmente obbligato.
Una volta individuato il datore di lavoro poca importa che questi sia responsabile dell'azienda o dell'unità
produttiva in quanto si applicheranno indifferentemente i medesimi precetti del codice sia che si
tratti di azienda che di unità produttiva.
E' pertanto possibile concludere che i concetti di "azienda" e di "unità produttiva" sono sostanzialmente
univoci e rappresentano un'unica entità prevenzionale quando il soggetto responsabile sia individuabile
(e abbia le caratteristiche per esserlo) in un datore di lavoro.
In tal caso il nuovo codice si applicherà indipendentemente che si tratti di azienda o di unità produttiva.
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Nella prossima lezione tratteremo dell'analisi aziendale, ovvero di come affrontare i primi passi al fine di avere un approccio
più scientifico ai fini della salute e sicurezza aziendale.
Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.
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