Make Safety
C.T.S.
comitato tecnico sicurezza
Protocolli
Istituzionali
sito a cura di Renzo Rivalta ingegnere RSPP - © Copyright 2012-2020 Make Safety - All rights reserved
logo CTS
Corsi CTS

menu di Fare Sicurezza

L'Azienda Sicura: Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivalta


ultimo aggiornamento delle lezioni: 25/10/2015

Lezione 12
L'Unità Produttiva

In questa lezione trattiamo il concetto di unità produttiva, un concetto che le leggi che disciplinano la salute e sicurezza sul lavoro hanno rinnovato e parzialmente ampliato.

Indice della lezione
il concetto di "unità produttiva" secondo il Codice Civile

L'articolo 2103 del codice civile, modificato dallo statuto dei lavoratori, in materia di mansioni del lavoratore, specifica che il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. I successivi contenziosi che si sono attivati hanno determinato più volte l’espressione della Suprema Corte la quale ha precisato che per unità produttiva devono intendersi tutte le autonome articolazioni dell'azienda, connotate da indipendenza tecnica ed amministrativa idonee ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, e nelle quali si concluda una frazione dell'attività produttiva aziendale. La cassazione, pertanto, specifica che l’unità produttiva è caratterizzata da autonomia tecnica e organizzativa tale da poter operare al fine di eseguire almeno una parte compiuta dell’attività aziendale. Tale concetto si è sviluppato sostanzialmente in materia di trasferimento illegittimo di lavoratori da una sede territoriale ad un’altra, al fine di tutelare il legame del lavoratore con il territorio e proteggere le relazioni interpersonali ed i legami con il luogo di lavoro e con i colleghi

Vi è quindi una stretta correlazione fra il concetto di unità produttiva ai fini della tutela del lavoratore dai trasferimenti illegittimi e luogo di lavoro, due concetti che vedremo essere distinti per il Codice.
Torna all'indice della lezione

il concetto di "unità produttiva" secondo la versione originaria del 626

Il concetto di unità produttiva viene introdotto nella disciplina prevenzionistica dal D.Lgs. 626/1994. Nella versione originale del decreto 626 tale concetto era estremamente controverso in quanto nel definire il "datore di lavoro" si parlava di "stabilimento" e non di unità produttiva.

Per l'articolo 2 comma 1, lettera b) del 626 il datore di lavoro era qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che é titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilita' dell'impresa ovvero dello stabilimento. Per contro, solo nel definire il servizio di prevenzione e protezione nella lettera c) successiva veniva richiamata "l'unità produttiva". Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi per la versione originale del 626 è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unita' produttiva.

La nuova definizione di datore di lavoro introduce una serie di dubbi interpretativi che obbligano il legislatore ad intervenire per chiarire, in particolare, se vi sia differenza fra "stabilimento" di cui un qualche datore di lavoro é responsabile e "unità produttiva" alternativa "all'azienda" luoghi nei quali occorre vengano rivolte le azioni del SPP.
Torna all'indice della lezione

La modifica al concetto originario di "unità produttiva"

Il necessario chiarimento interviene nel 1996 con il D.Lgs. 242 che modifica sostanzialmente l'originale versione del 626. Dalla nuova definizione di "datore di lavoro" "sparisce" il richiamo allo "responsabilità dello stabilimento" termine che viene sostituito con "unità produttiva".

Per la nuova versione del 626 il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa ovvero dell'unita' produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa...

Alla lettera i) dello stesso comma 1 dell'articolo 2 del 626 veniva, infine, introdotta la definizione di "unità produttiva" quale stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Tale definizione resta invariata nel nuovo Codice all'articolo 2 , comma 1, lett. t).
Torna all'indice della lezione

L'unità produttiva: differenza tra codice civile e disciplina prevenzionistica

Vi sono due aspetti che lasciano pensare che la “nuova” definizione introdotta nel Codice, sia ontologicamente (di fatto) distinta dal concetto di unità produttiva espresso a tutela dei lavoratori nel codice civile.

Il primo aspetto, riguarda la necessaria autonomia finanziaria dell'unità produttiva non richiesta dalla cassazione per l’applicazione della tutela del lavoratore dai trasferimenti illegittimi. Per il Codice, tale evidenza riveste carattere sostanziale in quanto, se pure indirettamente, questo implica che vi sia una persona fisica alla quale attribuire tale autonomia e quindi un identificato responsabile di unità produttiva, quale soggetto obbligato in materia di salute e sicurezza.

Il secondo aspetto attiene alla distinzione che il Codice fa dei concetti di unità produttiva e luogo di lavoro. Il Codice pare allontanarsi dalla normale caratterizzazione astratta del precetto, quando riferisce l’unità produttiva a “stabilimento o struttura” due termini che devono essere intesi nella loro più ampia accezione quale complesso di elementi che non necessariamente sono localizzati in un unico stabilimento o in un unico luogo di lavoro, ma che sono strettamente correlati e interdipendenti ai fini dell’autonomia finanziaria, tecnica e organizzativa.

Si ritiene, pertanto, che l'unità produttiva ai sensi del trasferimento illegittimo del lavoratore sia una struttura legata al territorio che può esistere anche in assenza di un responsabile economico-finanziario, mentre l'unità produttiva ai sensi del nuovo Codice non può prescindere dalla presenza del responsabile economico-finanziario della struttura che, quindi, potrebbe essere costituita da più stabilimenti presenti anche in territori diversi.
Torna all'indice della lezione

Azienda, Unità Produttiva: un'unica entità prevenzionale

Il concetto di unità produttiva introdotto dal Codice è distinto dal concetto di unità produttiva ripreso dal Codice Civile, e si avvicina al concetto di azienda in quanto il responsabile economico finanziario viene individuato quale datore di lavoro, soggetto prevenzionalmente obbligato.

Quindi per il Codice unità produttiva e azienda sono sostanzialmente la stessa cosa per il fatto che, sia al vertice dell'azienda che al vertice dell'unità produttiva, è possibile individuare un datore di lavoro prevenzionalmente obbligato. Una volta individuato il datore di lavoro poca importa che questi sia responsabile dell'azienda o dell'unità produttiva in quanto si applicheranno indifferentemente i medesimi precetti del codice sia che si tratti di azienda che di unità produttiva.

E' pertanto possibile concludere che i concetti di "azienda" e di "unità produttiva" sono sostanzialmente univoci e rappresentano un'unica entità prevenzionale quando il soggetto responsabile sia individuabile (e abbia le caratteristiche per esserlo) in un datore di lavoro. In tal caso il nuovo codice si applicherà indipendentemente che si tratti di azienda o di unità produttiva.
Torna all'indice della lezione

Nella prossima lezione tratteremo dell'analisi aziendale, ovvero di come affrontare i primi passi al fine di avere un approccio più scientifico ai fini della salute e sicurezza aziendale.

Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.