Make Safety
C.T.S.
comitato tecnico sicurezza
Protocolli
Istituzionali
sito a cura di Renzo Rivalta ingegnere RSPP - © Copyright 2012-2020 Make Safety - All rights reserved
logo CTS
Corsi CTS

menu di Fare Sicurezza

L'Azienda Sicura: Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivalta


ultimo aggiornamento delle lezioni: 25/10/2015

Lezione 7
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Abbiamo visto nella lezione precedente che il responsabile del SPP deve essere in possesso di requisiti professionali specifici previsti segnatamente all'articolo 32 del Codice.

Indice della lezione

La designazione del responsabile del SPP è può essere fatta esclusivamente dal datore di lavoro con atto scritto, datato, a firma del datore di lavoro e che contenga l’accettazione da parte del soggetto incaricato.

La nomina del RSPP deve essere preceduta dalla consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (per la figura dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza consultare la lezione Gli RLS).

Compiti del RSPP

I compiti del RSPP sono direttamente correlati ai compiti del Servizio Prevenzione e Protezione previsti all'art. 33 del Codice, ed in particolare:

  • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro
  • elaborazione delle misure preventive e protettive per le varie attività aziendali
  • elaborazione delle misure preventive e protettive, delle procedure di sicurezza e dei sistemi di controllo di tali procedure
  • proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori
  • partecipare alla consultazione in materia di tutela della salute e sicurezza ed alla riunione periodica di cui all'art. 35
  • fornire ai lavoratori informazioni sui rischi

Torna all'indice della lezione

Capacità e requisiti professionali degli ASPP e del RSPP

Il responsabile e gli addetti al SPP devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti in azienda, previsti all'art 32 del Codice.

Inoltre con l'accordo Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del Codice (GU Serie Generale n.193 del 19-08-2016) é sostituito il precedente accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e vengono definiti la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei servizi di prevenzione e protezione. Torna all'indice della lezione

La prossima lezione è dedicata ad un approfondimento sulla figura del Medico Competente

Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.