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L'Azienda Sicura: Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivalta


ultimo aggiornamento delle lezioni: 25/10/2015

Lezione 24
I Dispositivi di Protezione Individuale ( DPI )

L'articolo 74 del Codice definisce dispositivi di protezione individuale una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

La caratteristica fondamentale dei DPI è quella di essere indossati e rappresentano la principale misura di protezione. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 75). In parole povere i DPI vanno utilizzati quando non si possono mettere in campo ulteriori misure di prevenzione tese a fare diminuire la probabilità che accada l'evento.

Gli obblighi del Datore di Lavoro

L'Art. 76 del Codice prevede che i DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 , e sue successive modificazioni. Inoltre devono:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore

d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità

In presenza di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Il datore di lavoro è obbligato (art. 77) a fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori in merito al corretto uso dei DPI.

I DPI sono destinati ad un uso personale e, qualora un DPI sia utilizzato da più lavoratori perchè le circostanze lo richiedono il datore di lavoro deve prendere adeguate misure per evitare problemi di tipo igienico sanitario da parte degli utilizzatori. Ogni lavoratore deve essere informato sulla natura dei rischi da cui il DPI lo protegge.

Ai fini dell'applicazione degli obblighi del datore di lavoro vedere anche l'allegato VIII del Codice , mentre ai fini della individuazione e dell'uso si è in attesa di un Decreto Ministeriale da adottare. Nel frattempo si deve fare riferimento al Decreto Ministeriale 2 maggio 2001 , pubblicato (G.U. n. 126 del 1° giugno 2001)

I DPI nei Corsi di formazione

I corsi di formazione specifici della mansione, in caso in cui siano previste attività del lavoratore che necessitano di DPI, prevedono la formazione sull'uso corretto degli stessi, anche prevedendo dimostrazioni di tipo pratico. Nel caso in cui il DPI appartenga alla terza categoria secondo quanto previsto dal D.Lgs. 475/92 (cosiddetti DPI salvavita) i lavoratori devono essere addestrati all'uso. L'addestramento è anche obbligatorio per l'uso dei dispositivi di protezione individuale per l'udito.

Gli obblighi del Preposto e dei Lavoratori

Proprio per l'importanza che riveste il DPI nella mitigazione del rischio (quando non è possibile diminuire il valore della probabilità - a tal proposito vedere la valutazione dei rischi ) è fondamentale che sia il preposto che il lavoratore rispettino i propri obblighi. Il preposto in particolare deve vigilare sul rispetto da parte del lavoratore sul corretto utilizzo e sulla integrità e non manomissione del DPI. Il lavoratore per contro dovrà utilizzare correttamente il DPI quando serve senza manometterlo.

Nella prossima lezione parleremo del protocollo dei dispositivi di protezione individuale.

Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.