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L'Azienda Sicura: Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivaltaultimo aggiornamento delle lezioni: 25/10/2015Lezione 22
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Il Codice definisce la Formazione (art. 2, comma 1, lett aa) come processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
La definizione è densa di significati che si cercherà di evidenziare. Prima di tutto la formazione è un processo educativo. Per educazione si può intendere (da www.Treccani.it) lo sviluppo di facoltà e attitudini, come affinamento della sensibilità, come correzione del comportamento, come trasmissione e acquisizione di elementi culturali, estetici, morali o ancora il processo di trasmissione culturale, diverso per ogni situazione storicamente e culturalmente determinata, mediante il quale, all’interno di determinate istituzioni sociali, viene strutturata la personalità umana e integrata nella società, oppure processo di formazione dell’individuo che si sviluppa lungo tutta la vita, scolastica e post-scolastica, soprattutto se favorito dall’integrazione in un sistema omogeneo che unisca i varî momenti della vita associata o, infine l’insieme delle attività, individuali o collettive, che tendono a favorire sistematicamente, con l’ausilio di particolari tecniche e metodi, il raggiungimento di prefissate conoscenze e abilità da parte di individui. Si comprende quindi che la formazione come processo educativo non può considerarsi esaurita con la frequenza di un corso di formazione perchè deve essere qualcosa di molto più ampio, che dura tutta la vita.
Tale processo educativo ha lo scopo di trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure. Non si tratta solo di informare i lavoratori e nemmeno di infondere loro delle conoscenze, bensì il processo educativo ha come nucleo principale quello di trasferire competenze ai lavoratori. Lo sforzo per il trasferimento di competenze ad altri è molto più grande della semplice messa "a conoscenza".
La formazione, quindi non si esaurisce mai, deve essere tesa al trasferimento di competenze, ed il processo educativo sarà molto più ampio del "corso di formazione" che diviene ad essere una parte, se pur importante, dello stesso, ma sempre solo una parte.
In pratica cosa occorre fare e come attuare un vero "processo educativo"? E' la domanda che molti si fanno perchè un conto sono gli alti valori di principio espressi dai precetti del Codice, altra cosa e tradurli in pratica. Per rispondere a questa domanda occorre tenere sempre ben presente lo scopo principale del Codice: la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La risposta non può che passare dalla previsione di un percorso per il lavoratore neoassunto il quale sarà sottoposto certamente ad un percorso formativo (con uno o più corsi a seconda delle necessità e dei rischi ai quali sarà esposto) ma che, anche sarà oggetto di un opportuno affiancamento in azienda da parte di personale qualificato che lo avvia al lavoro e che ne giudica i progressi e la competenza. Un percorso che dura tutta la vita lavorativa e che si adegua alle esigenze lavorative che si modificano nel tempo.
Nel processo educativo come è stato descritto assumono un ruolo fondamentale le attività correlate all'affiancamento e all'avvio al lavoro di un lavoratore, da parte dei superiori gerarchici. Quando un lavoratore è sottoposto ad un corso di formazione in quell'ambito si può valutare esclusivamente la sua partecipazione attiva agli argomenti trattati, la sua preparazione teorica e la sua capacità teorica di affrontare le varie situazioni. Tale accertamento può avvenire anche per mezzo di un esame finale.
Quello che non potrà mai essere valutato nell'ambito del corso di formazione è la concreta attuazione da parte del lavoratore di quelle che sono le regole aziendali della sicurezza nè la concreta competenza. Questo fatto, da solo, chiarisce che il processo educativo non si può considerare esaurito, ma che lo stesso passa necessariamente attraverso una verifica delle competenze reali del lavoratore che deve necessariamente essere eseguita da parte dei diretti superiori gerarchici. Per questo si ritiene fondamentale che per ogni lavoratore i superiori gerarchici redigano periodicamente un report teso a portare a conoscenza del datore di lavoro sulla reale competenza acquisita da parte del lavoratore. Tale informazione oltre che a dare evidenza di un vero e proprio processo educativo aziendale, può a sua volta evidenziare carenze e lacune a cui fare fronte preventivamente.
La formazione come processo educativo continuo trova una sua giustificazione nel raggiungimento della "competenza" da parte di tutti i soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale e nel raggiungimento della "capacità" da parte dei lavoratori. La necessità di "competenza" la troviamo già nella definizione di "dirigente" e di "preposto" (articolo 2, c.1) che sono i due soggetti più importanti di tutto il sistema di prevenzione e protezione aziendale. Mentre il concetto di "capacità" è ben espresso all'articolo 18 del Codice (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) secondo il quale il datore di lavoro ed i dirigenti, nell’affidare i compiti ai lavoratori, devono tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. E ancora il concetto di capacità ritorna nell'articolo 28 sui contenuti del documento il quale deve contenere l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Competenza e Capacità sono quindi elemento fondamentale del sistema di prevenzione e protezione aziendale, e i corsi di formazione sono il nucleo centrale di tutto il processo educativo che porta alla acquisizione della competenza e della capacità.
Il datore di lavoro deve individuare i corsi di formazione necessari per i lavoratori e per gli alri soggetti del sistena di prevenzione e protezione aziendale. L'articolo 37 del Codice prevede una formazione obbligatoria per:
- i lavoratori
- i dirigenti
- i preposti
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Il Codice prevede poi una formazione specifica rispetto a rischi specifici previsti nei Titoli del Codice successivi al Titolo I.
Il 21 dicembre 2011 è stato approvato dalla Conferenza Stato Regioni l'accordo per la formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori con l'indicazione dei contenuti minimi della formazione e con le modalità di organizzazione dei corsi di formazione.
Nella prossima lezione parleremo della redazione del programma della formazione conforme all'accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011, come utile strumento di lavoro.
Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.