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L'Azienda Sicura: Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivaltaultimo aggiornamento delle lezioni: 25/10/2015Lezione 9
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Infatti l'articolo 9 dello statuto dei lavoratori (L.300/70) così recita: I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Nel 1978 con il comma f dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale viene disposto che gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.
Con l'art.5, comma 1, lett.c, del Decreto Legislativo 15 Agosto 1991, n.277, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, viene disposto che i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze ... permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza.
Con l'articolo 11 della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, viene sancito il diritto dei lavoratori ad essere consultati, attraverso i loro rappresentanti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Infatti il comma 1 di detto articolo 11 prevede che i datori di lavoro consultano i lavoratori e/o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro.
Così i precetti esistenti trovano una sintesi e una più larga applicazione solo con il 626 che, quindi, sancisce soltanto riconoscimento formale di una figura comunque già prevista nel nostro ordinamento legata alla rappresentanza dei lavoratori più in generale. L'RLS è quindi un rappresentante sindacale che, per effetto di una migliore formazione e competenza è anche in grado di valutare la corretta applicazione delle leggi e delle regole aziendali sulla sicurezza, allo scopo di tutelare i lavoratori rappresentati.
Il nuovo Codice, oltre a confermare e rafforzare la figura dell'RLS, prevede numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro che devono essere svolti previa consultazione dell'RLS. Questi si caratterizza sempre più come indispensabile per il datore di lavoro nella fase di progettazione del sistema di sicurezza aziendale. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è un diritto dei lavoratori in ogni azienda. A seconda dei casi può essere eletto o designato (Art. 47, c.2)
Per aziende fino che occupano fino a 15 addetti l'RLS è eletto, oppure viene individuato in una figura detta rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) che opera per più aziende del medesimo comparto (Art. 47, c.3).
Per aziende fino che occupano oltre 15 addetti e che provvedono alla elezione dei rappresentanti sindacali in azienda l'RLS può essere designato dai lavoratori nell'ambito di tali rappresentanze. Nel caso non si provveda alla elezione delle rappresentanze sindacali il RLS è eletto dai lavoratori (Art. 47, c.4). Torna all'indice della lezione
L’individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è un obbligo del datore di lavoro. Quest’ultimo non deve in alcun modo interferire nella modalità che porta alla individuazione del RLS, ma deve, eventualmente svolgere un ruolo di corretta informazione dei lavoratori sul loro diritto di eleggere un rappresentante. Quindi il datore di lavoro non solo non deve nominare o designare il rappresentante dei lavoratori ma nemmeno deve indicare ai lavoratori uno di loro da eleggere. Avere un rappresentante è un diritto dei lavoratori. Questi ultimi però possono non procedere alla sua elezione. In tal caso il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere l'intervento del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale del comparto, che è una figura che, operando a livello territoriale nel comparto di attività inerenti l'attività svolta dall'imprenditore, svolge la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per più aziende del medesimo comparto.
Quindi il rappresentante dei lavoratori non è un obbligo ma un diritto dei lavoratori, i quali, in caso non lo esercitino direttamente attraverso una elezione, hanno comunque il diritto di essere rappresentati.
Nella sezione FAQ del Ministero del Lavoro è presente un chiarimento relativamente alle modalità di elezione o designazione del RLS. In particolare in tale FAQ il Ministero del Lavoro precisa che la elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo. Quindi, ove i lavoratori non abbiano eletto o designato un rappresentante dei lavoratori “interno” all’azienda, ex art.47 del d.lgs. n. 81/2008, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 48 del “testo unico” e, nella azienda o nella unità produttiva, a svolgere le funzioni di rappresentanza ai fini della sicurezza sarà un rappresentante “esterno” alla azienda. Torna all'indice della lezione
Nell'ente locale vale la disciplina generale del Codice oltre al contratto nazionale firmato dall'ARAN che è possibile vedere qui.
Nell'art. 73 del contratto collettivo nazionale della Scuola si prevede che qualora non possa essere individuato il RLS nell'ambito della RSU questa designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. E' possibile vedere il CCNL scuola qui. Torna all'indice della lezione
Si. Egli ha l'obbligo di comunicare via telematica il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all'INAIL. A tal proposito l'INAIL ha emanato nel 2009 una circolare che specifica le modalità di invio di tale nominativo. Tale circolare si è resa necessaria a seguito della modifica del Codice intervenuta nel 2009 con il D.Lgs. 106/2009 che correggeva la primitiva impostazione del Codice che obbligava alla comunicazione annuale del nominativo degli RLS anche quando questi non venivano sostituiti. Con la nuova impostazione si prevede la comunicazione del nominativo degli RLS solo quando questi vengono sostituiti e non vi è più l'obbligo della comunicazione annuale. Cliccando questo link Circolare Inail n. 43 del 25 agosto 2009 è possibile leggere la circolare. Torna all'indice della lezione
Il datore di lavoro ha l'obbligo di sottoporre a formazione gli RLS (art. 37). Tale formazione ha la durata minima di 32 ore che deve essere svolta conformemente ai contenuti minimi indicati nel Codice (art. 37, c. 11).
Nel sito del Ministero del Lavoro sono presenti alcuni chiarimenti a proposito della prima formazione dell'RLS che è possibile leggere cliccando sul link.
In tale chiarimento ministeriale, raggiungibile con il link sopra indicato, il Ministero fa presente che in materia di formazione dei RLS questi, ai sensi dell’art. 50 lettera g), hanno il diritto - a cui corrisponde l’obbligo del datore di lavoro, sanzionato ai sensi dell’art. 55, comma 5, lett.a), di provvedere alla stessa - a ricevere una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 37, senza alcun onere a carico del lavoratore, secondo quanto ivi previsto dai commi 11 e 12. Ricorda il Ministero che la durata e i contenuti specifici della formazione dei RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi dettati dalla norma stessa, fra i quali si sottolinea in particolare la formazione sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. Conclude il Ministero sottolineando l’imprescindibile rispetto del limite intrinseco derivante dal carattere di necessaria adeguatezza ed effettività della formazione stessa, e dalla sua commisurazione ai rischi specifici connessi ad ogni realtà produttiva e singola posizione lavorativa, principio che non può ritenersi inverato nel caso di una formazione interamente, o prevalentemente, a distanza, che perderebbe, pertanto, il suo stretto legame con l’ambiente di lavoro e la valutazione del rischio.
Attenzione: i corsi di formazione e di aggiornamento degli RLS devono essere svolti durante l'orario di lavoro e i relativi costi sono a carico del datore di lavoro. Torna all'indice della lezione
il datore di lavoro ha l'obbligo di sottoporre ogni anno gli RLS ad una sessione di aggiornamento della formazione della durata di 4 ore per aziende fino a 50 addetti e di 8 ore per le aziende oltre 50 addetti.
Nel sito del Ministero del Lavoro è presente un chiarimenti a proposito dell'aggiornamento della formazione dell'RLS che è possibile leggere cliccando sul link.
In particolare si domanda se l'obbligo di aggiornamento periodico della formazione del RLS vige anche per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti. Il limite di 15 dipendenti è il limite oltre il quale i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono, in alternativa alla elezione diretta, essere designati nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. Sotto i 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori è eletto direttamente dai lavoratori stessi ovvero, in alternativa è individuato, per più aziende, nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Questo significa che nelle aziende sotto i 15 lavoratori questi possono decidere di farsi rappresentare da un rappresentante "esterno".
In passato questo fatto ha finito per far passare l'idea che per aziende sotto i 15 lavoratori non vi fosse l'obbligo di eleggere un rappresentante dei lavoratori potendo gli stessi fare riferimento ad un rappresentante esterno. Tuttavia nell'ultimo periodo è stato sufficientemente chiarito che anche per aziende sotto i 15 lavoratori, qualora i lavoratori non si avvalgano di un rappresentante eletto direttamente vige l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare all'INAIL la mancata elezione del RLS e la necessità (per il datore di alvoro) di confrontarsi con un soggetto terzo esterno (il rappresentante dei lavoratori territoriale).
Proprio per ovviare a questo fatto anche le piccole imprese sotto 15 lavoratori, supportate dalle proprie organizzazioni datoriali, hanno provveduto a fare eleggere e a formare rappresentanti dei lavoratori "interni". E' evidente che anche nelle aziende sotto 15 lavoratori, ove si sia optato per la elezione di un RLS interno questi vada adeguatamente formato e tale formazione deve essere adeguatamente aggiornata. Ove così non fosse verrebbe meno il principio di adeguatezza e di efficacia della formazione in relazione ai rischi specifici connessi ad ogni attività produttiva. Pertanto, anche per le aziende sotto i 15 lavoratori, se il RLS è interno la formazione di questi va adeguatamente aggiornata (il corso di aggiornamento è naturalmente di 4 ore avendo l'azienda un numero di lavoratori inferiore a 50). Torna all'indice della lezione
In caso i lavoratori non provvedano alla elezione o alla designazione degli RLS, il datore di lavoro deve comunicare agli organismi paritetici l'assenza degli RLS. Questi ultimi, ovvero in assenza l'INAIL provvederanno ad indicare il nominativo di un RLST.
Quando sarà emanato il decreto in attuazione dell'articolo 52, comma 3 del Codice che regolamenterà il fondo istituito presso l'INAIL (art. 52), il datore di lavoro dovrà versare nel fondo una somma annua corrispondente a 2 ore lavorative per ogni lavoratore occupato. E' possibile leggere il chiarimento del ministero a tal proposito. Torna all'indice della lezione
La prossima lezione è dedicata ad un approfondimento sull’obbligo di nomina delle squadre di emergenza antincendio e primo soccorso
Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.