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L'Azienda Sicura: Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivalta


ultimo aggiornamento delle lezioni: 25/10/2015

Lezione 11
Impresa o Azienda?

Secondo il Nuovo Codice l’azienda è definita ( art. 2, comma 1, lett. c) come il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato, mentre l’unità produttiva è definita (art. 2, comma 1, lett. t) come lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Indice della lezione

I precetti del Codice talvolta sono riferiti all’azienda, talvolta all’unità produttiva, talvolta ad entrambe. Se a ciò si aggiungono le oltre cento citazioni all’impresa (non definita dal Codice all’art. 2) tanto basta per comprendere la necessità di specificare ed approfondire, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i casi in cui si debba parlare di azienda, di impresa e di unità produttiva, concetti già presenti nella costituzione e nel codice civile.

Parleremo in questa lezione della differenza fra impresa e azienda, rinviando alla prossima lezione la trattazione del concetto di unità produttiva

l'Impresa secondo il Codice Civile

Secondo l' art. 2082 del codice civile l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, oltre ad essere il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Sempre secondo il codice civile per azienda deve intendersi il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, nozione, quella di azienda, ripresa quasi pedissequamente nel Codice. Quindi l’imprenditore che esercisce una attività (l’impresa), al fine della produzione di un bene od un servizio si avvale di un complesso di beni organizzati: l’azienda. I due concetti sono strettamente correlati e attengono l’uno al fine e l’altro al mezzo.

Quando un imprenditore decide di avviare una attività si reca in Camera di Commercio e richiede l'autorizzazione ad esercire l'impresa, dichiarando nel contempo lo scopo statutario della stessa, la ragione della nascita dell'impresa: il fine.

Successivamente l'imprenditore si procura mezzi, beni e forza lavoro e li organizza allo scopo di raggiungere il fine d'impresa. Tali mezzi, beni e forza lavoro rappresentano nella loro aggregazione organizzata l'azienda: il mezzo.
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Impresa e Azienda per il nuovo Codice

Da quanto sopra detto appare più chiaro che, solo ai fini della applicazione delle leggi sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché della identificazioni dei soggetti prevenzionalmente obbligati, i concetti di azienda e di impresa devono considerarsi coincidenti, e che l’imprenditore, in quanto capo dell’impresa (il fine) e sovraordinato a tutti i lavoratori dell'azienda (il mezzo) assume il ruolo di datore di lavoro.
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Applicazione del Codice

Va da se che l’applicazione dei precetti del Codice è subordinata alla presenza di lavoratori di un datore di lavoro senza i quali ogni richiamo ai concetti di impresa o di azienda perderebbe di significato in quanto specificamente non applicabili.

In conclusione si può affermare che per l’applicazione dei precetti del Codice sono necessari contemporaneamente impresa e azienda, rispettivamente quale fine e mezzo dell’imprenditore, e che tali concetti, se pur subordinati l’uno all’altro, ovvero l’azienda, quale complesso organizzato, subordinata all’impresa (che indica il fine da raggiungere: la produzione di un bene o un servizio), sono indissolubili non potendo esistere l’impresa senza l’azienda se non nei casi in cui viene esclusa l’applicazione del Codice stesso (per il venir meno dei collaboratori quali soggetti tutelati).

Per il Codice quindi vi è analogia fra impresa ed azienda.
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Nella prossima lezione chiariremo il concetto di unità produttiva

Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.