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L'Azienda Sicura: Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivalta


ultimo aggiornamento delle lezioni: 25/10/2015

Lezione 15
I Dirigenti ed i Preposti

Abbiamo visto nella lezione analisi aziendale che in azienda vi sono quattro elementi base da analizzare.

Indice della lezione

Nella lezione precedente abbiamo analizzato il primo degli elementi che attiene all'organizzazione aziendale: l'organigramma aziendale

Dedichiamo questa lezione e quella successiva ad un approfondimento sui ruoli aziendali della sicurezza, secondo degli elementi fondamentali che attengono all'organizzazione aziendale. In particolare in questa lezione saranno trattati i ruoli del dirigente e del preposto, mentre nella successiva tratteremo nello specifico il ruolo del lavoratore

schema

La nozione di Dirigente e di Preposto

Le nozioni di “dirigente” e quella di “preposto” vengono introdotte, per la prima volta, nel 547 (richiamati anche nel 303/55 e nel 164/56), successivamente trasfusi nel 626 come modificato dal “correttivo” 242 e, infine confluiti nel Codice.

L’art. 4 del 547, prevedeva;

“i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che eserciscono, dirigono o sovrintendono alle attivita` indicate all’art. 1, devono nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuare le misure di sicurezza previste nel presente decreto;

b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;

c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Chiara era quindi la volontà del legislatore sul rendere destinatari di obblighi di sicurezza con il datore di lavoro, sia la figura del dirigente che quella del preposto, pro parte. Tuttavia il legislatore è stato meno incisivo nel far comprendere agli imprenditori detti concetti, vista la mancanza di un legame, di una correlazione, fra le qualifiche funzionali dei collaboratori dell’imprenditore e le figure dei dirigenti e dei preposti come introdotti dalla nuova disciplina.

In tale contesto è toccato alla Suprema Corte il compito di formulare quegli insegnamenti che hanno contraddistinto, nel tempo, il ruolo del dirigente e del preposto.

Una recente massima della Cassazione sottolinea la:

“la disciplina della sicurezza del lavoro delinea tre distinte figure, che incarnano distinte funzioni e distinti livelli di responsabilità. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 4 il datore di lavoro è colui che esercita l'attività, ha la responsabilità della gestione aziendale e pieni poteri decisionali e di spesa. In connessione con tale ruolo di vertice, l'ordinamento prevede numerosi obblighi specifici penalmente sanzionati. Il richiamato articolo 4 individua altresì un livello di responsabilità intermedio, incarnato dalla figura del dirigente, che dirige appunto, ad un qualche livello, l'attività produttiva, un suo settore o una sua articolazione. Tale soggetto non porta le responsabilità inerenti alle scelte gestionali generali; ma ha poteri posti ad un livello inferiore, solitamente rapportati anche all'effettivo potere di spesa. Il terzo livello di responsabilità riguarda la figura del preposto che, come si è accennato, sovrintende alle attività (per ripetere il lessico del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 articolo 4) e che quindi svolge funzioni di supervisione e controllo sulle attività lavorative concretamente svolte”.(Cass. Pen. Sez. IV, 26 ottobre 2007 n. 39606)

In tale contesto normativo viene posto in capo a datori di lavoro, dirigenti e preposti obblighi concorrenti e non esclusivi. Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte questo significa che gli obblighi del dirigente non escludono quelli dell’imprenditore e che il dirigente, così come il preposto, sono gravati di propri obblighi primitivi che non derivano da alcuna delega in materia di sicurezza sul lavoro discendendo questi direttamente dalla legge in relazione allo svolgimento del proprio ruolo.
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Il Principio di Supremazia

La Cassazione specifica inoltre che “chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo” (Cass. Pen. Sez. IV, 19 febbraio 1998, n. 3948, 19 giugno 2007 n. 35666, 3 novembre 2010, n. 38691).

Viene pertanto sancito un principio fondamentale per l’individuazione del dirigente e del preposto, detto principio di supremazia, che si manifesta all’interno del ciclo produttivo ogniqualvolta una figura aziendale possiede i poteri necessari per disporre delle azioni dei lavoratori ad esso subordinati. Discendono, così, in via automatica dalla legge gli obblighi posti in capo ai dirigenti ed ai preposti indipendentemente dalla presenza di altri soggetti gravati dal medesimo obbligo. Secondo gli insegnamenti della Suprema Corte per i dirigente e per i preposti è prevista una investitura, originaria, e non derivata dei doveri di sicurezza, prescindendo da una eventuale delega che, al più, può solo aggravarne le obbligazioni, aumentando la sfera giuridica delle responsabilità. Infatti il datore di lavoro ha facoltà, nel rispetto degli obblighi non delegabili, di affidare, con delega di funzione (la Cassazione avrà poi modo di esprimersi sulla validità e sulla forma della delega), ogni altro obbligo posto in capo dai precetti, a dirigenti o preposti purchè in possesso di adeguate capacità e, ove necessario, di adeguati poteri di spesa in assenza dei quali la delega perde di efficacia.
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Il Principio della Effettività

Nel lungo percorso che porta dalla 547 al nuovo Codice la Cassazione ha modo di esprimersi anche su un ulteriore importante principio: il cosiddetto “principio della effettività”, teso ad evitare che, con l’istituto della delega, si possano determinare carenza di tutela o concentrazioni di obbligazioni penalmente sanzionate poste formalmente in capo a soggetti non idonei ad assumere dette posizione di garanzia. Chiaro quindi l’intendimento della Suprema Corte di riferire le posizioni di garanzia ai soggetti che, in concreto, ricoprono ruoli riconducibili alle posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, anche in assenza di una formale attribuzione. Secondo gli insegnamenti giurisprudenziali quindi dobbiamo trarre la conclusione che la formale attribuzione di mansioni non è sufficiente per attivare posizioni di garanzia essendo queste poste in capo, secondo il principio della effettività, a colui il quale effettivamente esercita dette mansioni, facilmente riscontrabili in azienda attraverso le dichiarazioni rese dai testimoni.

Secondo la S.C. “se è vero che la Corte d'Appello ha erroneamente indicato il P. quale Amministratore unico dell'azienda, di cui è titolare ed Amministratore la moglie del ricorrente, è altresì vero che la responsabilità di costui è stata dalla stessa Corte rilevata in vista delle mansioni dirigenziali dallo stesso in concreto ricoperte ed esercitate all'interno della stessa azienda, secondo quanto emerso dalle acquisizioni probatorie in atti. In particolare, nella sentenza impugnata si richiamano espressamente le dichiarazioni dei testi ...omissis... e ...omissis... che hanno indicato l'imputato come il soggetto che dava le direttive ai dipendenti e che di fatto si comportava quale effettivo titolare dell'azienda. Del tutto adeguata e coerente rispetto a tali acquisizioni si presenta, quindi, la motivazione della sentenza impugnata, malgrado l'errata formale qualifica attribuita all'imputato.”

Ancora sancisce la Suprema Corte il principio dell'effettività: “è ben vero - in linea generale - che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro l'individuazione dei destinatari dell'obbligo di attivare le norme di sicurezza va fatta con riferimento alle mansioni disimpegnate in concreto e non alla qualificazione astrattamente rivestita;”

L’individuazione del Dirigente

Ancora la giurisprudenza deve esprimersi sulla individuazione del dirigente. Costui sarà da identificare, nell’ambito dell’organizzazione aziendale in colui che è in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, in un livello intermedio, che risponde al datore di lavoro al quale, però, non deve sostituirsi, ma con il quale condivide “jure proprio” obblighi di sicurezza.

Il dirigente deve quindi essere ricercato fra gli institori, gerenti, direttori tecnici o amministrativi (Cass. Pen. Sez. IV, 1 luglio 1992), ma anche fra i capi ufficio e i capi reparto che partecipano solo eccezionalmente alle lavorazioni.

Secondo la Suprema Corte, non vi è alcuna correlazione fra la “qualifica dirigenziale” attribuita a chi ricopre tale incarico ai sensi dell’art. 2095 del c.c. e la “funzione dirigenziale” ai fini dei precetti prevenzionistici, determinando la disgiunzione tra qualifica e funzione essendo quest’ultima prevalente e sostanziale per l’identificazione del soggetto gravato dalle obbligazioni.

Il dirigente deve essere ricercato non nel soggetto in possesso della formale investitura, bensì in colui che assume comportamenti che, per ricorrenza, costanza e specificità, siano ricondotti alle funzioni dirigenziali. Il dirigente, quindi, è colui che esercita in concreto nell’ambito aziendale, essendo da tutti riconosciuto, i poteri correlati. Non è necessario che il dirigente rivesta una qualifica dirigenziale ma solo che svolga attività ad essa riconducibile (Cass. Pen., Sez. IV, 3 aprile 2008, n. 13915). Per contro il soggetto con qualifica dirigenziale che non organizzi uomini e strumenti per la propria attività non sarà soggetto ad obbligazioni prevenzionistiche.
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La figura del Preposto

Secondo la Suprema Corte “il preposto è colui che, nel suo settore, prende decisioni e sovrintende al lavoro eseguito da altri, pure se non può escludersi che anch'egli, ove occorra, contribuisca alla esecuzione del lavoro”, escludendo con certezza che sia preposto “l'operaio che fa parte di una squadra che può essere destinata all'uno o all'altro lavoro e i cui componenti debbono eseguirlo personalmente stando alle esclusive direttive di altri”.

La Suprema Corte quindi specifica che accanto al datore di lavoro sono menzionati dal decreto i dirigenti ed i preposti, le cui qualità, in assenza di una più specifica definizione, discendono dalla loro posizione assunta all'interno delle singole aziende o enti secondo il principio della effettività. Ai preposti spetta il compito di sovrintendere alle lavorazioni che consiste nella vigilanza sul lavoro dei dipendenti per garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza. La Suprema Corte precisa che il preposto non deve predisporre misure di prevenzione, bensì, intervenendo con le proprie direttive, fare applicare quelle predisposte da altri e, al fine di essere chiamato a risponderne delle proprie obbligazioni occorre egli abbia in concreto il potere di intervenire nei compiti precettati, per cui l'area della sua responsabilità viene circoscritta dagli effettivi poteri a lui spettanti, indipendentemente dalle più ampie indicazioni normative.

Le controverse figure di dirigente e di preposto, in corso di definizione per tutta la seconda parte del novecento, sono pronte per confluire nel nuovo Codice. Le nuove definizioni non potranno che essere formulate secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale.
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Il Dirigente ed il preposto dopo il nuovo Codice

Il legislatore nella scrittura del Codice non poteva non considerare gli insegnamenti della Suprema Corte, così, nonostante le tante problematiche che ha affrontato nella frettolosa trasfusione di separati precetti legislativi in un unico testo, la definizione di “dirigente”, insieme con la definizione di “preposto” deve essere vista come un elemento di positivo arricchimento legislativo di concetti fino ad allora “de jure condendo”, in via di perfezionamento, secondo le interpretazioni giurisprudenziali. In particolare con la nuova formulazione entrano a far parte del diritto positivo principi fondamentali quali il principio di supremazia ed il principio dell’effettività.

Il Codice, all’art. 2, comma 1, lett. d) definisce “dirigente” la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”, mentre alla lett. e) definisce “preposto” la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Tali definizioni assumono grande importanza in quanto gravate jure proprio degli obblighi di cui agli articoli 18 e 19 del Codice. Il legislatore, sulla scorta degli insegnamenti giurisprudenziali, sancisce definitivamente, attribuendovi valore legale, tutti i principi che la giurisprudenza aveva affermato. Chiara la volontà del legislatore di individuare tali figure nei soggetti che operano, con adeguata competenza e professionalità, nell’ambito dell’organizzazione aziendale ai quali, ai fini della produzione di un bene ed un servizio, è conferito un certo potere gerarchico e funzionale.

Non potranno perciò essere incaricati di tali posizioni lavorative persone non competenti, non sufficientemente preparate. Il precetto non riferisce con ciò alla attività lavorativa in quanto tale. Chiaro è l’intendimento del legislatore di non mettere in dubbio né di interessarsi della “capacità” del dipendente di essere in grado di svolgere con minuzia il proprio compito nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Poco importa al legislatore se il prodotto del lavoro delle figure in questione sia un prodotto di qualità o meno, in quanto lascia questo compito alle capacità imprenditoriali del datore di lavoro. Quello che sancisce il precetto è la necessità della competenza in materia prevenzionistica. Il datore di lavoro sarà responsabile direttamente dell’affidamento di incarichi, nelle posizioni che prevedono obbligazioni in materia di salute e sicurezza, a soggetti non competenti.

Questo spiega la ragione per cui si ritrova in ambedue le definizioni il concetto che il potere deve essere “adeguato” alla natura dell’incarico da svolgere. A rafforzare tale assunto ritroviamo nel Codice, all’art. 37 l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre ad adeguata formazione i preposti, (e, successivamente con la modifica apportata dal 106, anche i dirigenti), indicando con precisione gli argomenti prevenzionistici da trattare. E ancora, ritroviamo fra gli obblighi del preposto all’art. 19 quello di sottoporsi alla formazione prevista dall’art. 37.

Pur rinviando allo specifico paragrafo il tema della formazione dei lavoratori, ivi compreso la formazione dei dirigenti e dei preposti, quello che si intende ribadire è l’idea del legislatore – e la conseguente volontà - di ammettere alle funzioni di dirigente e preposto solo persone in grado di adempiere con capacità alle obbligazioni poste in capo. Nella definizione di dirigente e preposto ritroviamo il principio di supremazia laddove si specifica che le figure dei dirigenti e dei preposti sono persone con un funzionale potere, e quindi con un effettivo e sostanziale potere, di impartire ordini, disposizioni, direttive ai lavoratori subordinati. L’azione che viene associata al concetto di “dirigente” è: “organizza”.

Il dirigente è colui che, nell’ambito della catena organizzativa aziendale, “organizza” il lavoro, per la parte aziendale di competenza, sotto la propria direzione. Organizzare significa “disporre vari elementi per un determinato fine”. Il dirigente, quindi, può disporre di tutti gli elementi della parte aziendale di competenza, organizzandoli, ai fini del raggiungimento della produzione di un bene o di un servizio, secondo le indicazione dell’organo di vertice. Peraltro la capacità di organizzare non deriva necessariamente da una formale qualifica, bensì esclusivamente dalla capacità di disporre delle risorse e dalla relazione che si instaura, nell’ambito della organizzazione aziendale, fra dirigente e lavoratori subordinati a lui referenti. La formale attribuzione dei poteri di organizzazione sono pertanto solo un rafforzativo dell’azione del dirigente che fattivamente dispone del potere di organizzare risorse strumentali e lavoratori, individuando processi, procedure, tempi di lavoro, attività. L’azione che invece viene associata al concetto di “preposto” è: “sovrintende”.

Secondo il criterio letterale per sovrintendere significa “esercitare funzioni direttive, di controllo e vigilanza”, pertanto si afferma, secondo il concorde orientamento della giurisprudenza, che il preposto svolge una funzione rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti al fine di garantire il rispetto delle regole di sicurezza. Si ritrovano, quindi, le differenze fra le due figure già definite dalla giurisprudenza.

Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro attraverso l’organizzazione e la vigilanza delle attività, mentre il preposto sovrintende alla attività lavorativa, e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute in linea gerarchica, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Specifica la disposizione - e solo per il preposto - che questi esercita un funzionale potere di iniziativa.

Con ciò deve intendersi che anche il preposto, in quanto persona competente, professionalmente preparata, può esercitare in concreto un certo potere d’iniziativa, senza, peraltro, nulla togliere al dirigente il quale, pur se non menzionato, ha un totale potere di iniziativa correlato con le proprie funzioni dirigenziali.

Dirigente e preposto sono pertanto figure che nell’organigramma aziendale si trovano gerarchicamente ad un livello intermedio fra datore di lavoro e lavoratore. E nell’organigramma aziendale vanno ricercate a nulla rilevando la presenza di una formale investitura o di una delega di funzione che, al più può solo estendere le obbligazioni prevenzionistiche. Con uno slogan si potrebbe affermare che dirigenti o preposti “si nasce e non si diviene”.

Dette figure sono implicitamente contenute nell’ambito delle mansioni specificate all’interno del contratto di lavoro sottoscritto dal dipendente, e, laddove il lavoratore nell’ambito della carriera professionale che nel tempo sviluppa, accetti un nuovo incarico che comporti il coordinamento di lavoratori subordinati, implicitamente accetta anche le obbligazioni derivanti dal configurarsi di una posizione di garanzia quale quella del dirigente o del preposto. E ancora: è il possedere il potere di coordinare uomini, di poter disporre delle loro azioni lavorative che determina l’instaurarsi di dette funzioni.

Vi è poi da osservare il valore che la definizione attribuisce al termine “funzionale”. Per i dirigente si parla di persona che agisce in ragione del “potere gerarchico e funzionale” e per il preposto di persona che agisce “nei limiti del potere gerarchico e funzionale”. Occorre precisare che, evidentemente il legislatore si rivolge singolarmente ad ognuno dei rami aziendali diretti da singoli dirigenti per i quali certamente il dirigente agisce con potere gerarchico totale, in quanto, diversamente, i limiti d’azione del dirigente potrebbero essere estesi ad altri rami non diretti in contrasto con il principio dell’effettività. Ciò detto si vuole rivolgere particolare attenzione al termine “funzionale” usato dal legislatore. Con tale locuzione il precetto riconduce al principio della effettività.

La funzionale iniziativa o il funzionale potere attengono ad azioni effettivamente e concretamente poste in essere, e ciò porta alla conclusione che la disposizione mira ad affermare che il dirigente ed il preposto sono da identificare non sulle figure che formalmente sono investe da tale ruolo, bensì su quelle che concretamente, fattivamente, tale ruolo esercitano essendo, per queste, solo un rafforzativo il possedere la formale investitura. Non vi è dubbio quindi che il legislatore riconosce gli orientamenti della giurisprudenza che hanno teso attribuire le obbligazioni prevenzionali “privilegiando il dato funzionale dell’attività in concreto svolta rispetto a quello meramente formale dell’avvenuta investitura.”
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La norma di chiusura - Il Principio della Effettività compare nella legge

Il legislatore non si limita ad affrontare indirettamente il principio della effettività. L’art. 299 del Codice, la cosiddetta “norma di chiusura”, introduce tale principio in via diretta, affrontando il tema dell’esercizio di fatto dei poteri direttivi. Con tale precetto si specifica che le obbligazioni prevenzionali poste in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, anche in assenza di una formale investitura, gravano altresì su colui che esercita in concreto di relativi poteri giuridici. Viene definitivamente sancito e assume valore legale il principio di effettività.

Non sono tuttavia escluse dalle posizioni di garanzia i titolari di diritto della funzione, ma ad essi si affiancano, con autonoma posizione di garanzia, i titolari del diritto di fatto. Questa appare l’interpretazione più corretta alla parola “altresì” inserita nella norma di chiusura, cosicché il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto formalmente investiti della posizione di garanzia non restano indenni da obbligazioni per il solo fatto che esistino ulteriori soggetti che assumono, di fatto, le relative obbligazioni, restando queste in capo originariamente alle posizioni di fatto, non escludendo la presenza di ulteriori soggetti parimenti obbligati per un diverso ed autonomo titolo.
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Conclusioni

Di particolare interesse è la nuova disciplina introdotta dal codice con la divisione delle obbligazioni del preposto da quelle del dirigente e del datore di lavoro. Quest’ultimo è soggetto obbligato ai sensi dell’art. 18 che condivide con i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite. I dirigenti pertanto permangono soggetti originariamente gravati da obbligazioni prevenzionistiche seppure pro parte.

Il Codice, nell’attribuire al preposto compiti propri con l’art. 19 conferma, in linea con la giurisprudenza, la rilevanza di tale ruolo nella catena organizzativa, la cui attività di supervisione, controllo e vigilanza costituiscono una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni.

Il datore di lavoro e il dirigente divengono figure centrali nell’attività di vigilanza sul corretto funzionamento del modello organizzativo aziendale.

Il Preposto, per contro, diviene figura operativa specialistica, anello indispensabile per la sicurezza aziendale, portatore di professionalità e competenza relazionale, garanzia di azioni meditate, programmate, progettate, mitigate. Il preposto quindi deve essere visto come un elemento di indispensabile promozione di sicurezza, per l’avviamento, la formazione, l’esempio, il supporto, portatore di vigilanza e controllo quale parte integrante del processo produttivo, alleato del sistema sicurezza aziendale.
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Nella prossima lezione si analizza la figura del lavoratore.

Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.